Esecuzione del giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1748 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo che riconosce alla parte il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo accerta il persistente inadempimento dell’amministrazione scolastica e ordina la integrale esecuzione del titolo entro il termine di novanta giorni. La nomina del commissario ad acta, scelto nel dirigente della struttura ministeriale competente, è misura sufficiente a soddisfare la pretesa in tempi ragionevoli: non è pertanto necessaria la fissazione della penalità per le successive violazioni o inosservanze. L’attività sostitutiva richiesta al dirigente non dà diritto ad ulteriore compenso, perché rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Il Fatto

Un docente ottiene dal Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, un decreto ingiuntivo che accerta il suo diritto a fruire, per l’anno scolastico 2024/2025, della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirla per il valore nominale di cinquecento euro.

Il decreto è dichiarato esecutivo e notificato più volte all’amministrazione, anche presso il domicilio digitale competente per le esecuzioni relative alla materia della carta docente. Il Ministero versa soltanto le spese di procedimento e gli onorari di avvocato, ma non attribuisce il beneficio. Il docente propone allora ricorso per l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione integrale del titolo, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione della penalità e la condanna alle spese. Il Ministero, regolarmente notificato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso ammissibile e fondato. La ritualità della proposizione è confermata dalla notificazione del titolo esecutivo e del decreto di esecutorietà, oltre che dal superamento del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Non risulta alcun adempimento dell’obbligo derivante dalla pronuncia opposta, salvo il pagamento delle spese legali.

Il giudice ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla notifica se anteriore. L’obbligo di eseguire il giudicato viene affermato anche per le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la registrazione, ove non siano già stati integralmente corrisposti. Restano invece escluse le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’eventuale ulteriore inadempienza è nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario munito della necessaria professionalità, che provvede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni e senza ulteriore compenso. La scelta di un dirigente della stessa amministrazione resistente si giustifica con il rilievo che l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio richiama a sostegno l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi in materia di equa riparazione, ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Sul punto richiama i precedenti delle sedi di Catanzaro, Palermo, Napoli e Cagliari.

Non si rende necessaria la penalità per le successive violazioni o inosservanze, perché la nomina del commissario assicura già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario, liquidate in considerazione del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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