Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 1749 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato che abbia accertato il diritto del docente all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è fondato quando, alla data di proposizione, sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine congruo e nomina, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta chiamato a provvedervi entro il successivo termine di novanta giorni. La nomina può cadere su un dirigente della stessa Amministrazione soccombente, senza ulteriore compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Un docente agisce davanti al TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per più anni scolastici, per un valore complessivo di € 3.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.
Il ricorrente rappresenta che l’Amministrazione non ha dato corso alla pronuncia nonostante il passaggio in giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente notificato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La domanda è fondata sotto un duplice profilo: l’ammissibilità dell’azione esecutiva e la persistenza dell’inadempimento. Il ricorso è stato notificato in data 9 marzo 2026, mentre la notifica della decisione di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione è avvenuta in data 7 maggio 2025.
Quando il ricorso è stato proposto, era dunque ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, a sua volta modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il Collegio verifica che la sentenza portata in esecuzione è passata in giudicato, come attestato in atti, e che l’Amministrazione intimata non ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia. Il ricorso è pertanto accolto e viene ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega in favore di altro funzionario in possesso della necessaria professionalità, perché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di novanta giorni e senza ulteriore compenso. La scelta riposa sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività deve ritenersi rientrante in tale retribuzione.
Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, e la relativa applicazione analogica anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento di TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e di TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025. Le spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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