Ottemperanza per mancata erogazione della carta docente a tempo determinato (TAR Abruzzo n. 117 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo esecutivo idoneo all’ottemperanza la sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, a favore di docente assunto a tempo determinato. La mancata esecuzione del giudicato entro centoventi giorni dalla notifica del titolo, in forza dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 112, comma 2, c.p.a., con condanna dell’Amministrazione all’adempimento entro un termine assegnato e nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia. La nomina anticipata del commissario ad acta non richiede una nuova istanza di parte, operando automaticamente decorso il termine assegnato.
Il Fatto
Con sentenza del 16 gennaio 2023, passata in giudicato, il Tribunale di Lanciano aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di una docente, della somma di €1.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, in relazione agli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, oltre interessi e rivalutazione. Rimasta inerte l’Amministrazione nonostante la notifica in forma esecutiva e il decorso dei centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. L’Amministrazione si costituiva per la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato e che la ricorrente ha correttamente azionato il rimedio dell’ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, riconosce il diritto alla carta elettronica per il personale docente di ruolo e, per effetto del principio di non discriminazione, anche a quello assunto a tempo determinato. L’inerzia serbata dall’Amministrazione integra gli estremi della mancata ottemperanza al giudicato. La Corte accoglie il ricorso e ordina al Ministero di provvedere all’assegnazione della carta elettronica e al pagamento delle somme dovute entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un suo funzionario e con ulteriore termine di sessanta giorni dalla scadenza del precedente. Le spese di lite, liquidate in €400,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Gli atti sono infine trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo per la verifica di eventuali profili di danno erariale.
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Nota della Redazione
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