Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1778 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente è fondato quando la sentenza azionata contenga una condanna pecuniaria dell’amministrazione scolastica e sia passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, l’amministrazione deve essere condannata a dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine assegnato dal giudice amministrativo. Per il caso di ulteriore inerzia va nominato commissario ad acta il dirigente competente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di subdelega. Il commissario deposita gli atti esclusivamente tramite la procedura PAT con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Il Fatto

La parte ricorrente, un docente, agisce davanti al TAR Sicilia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1043, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 26/9/2024 e passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 22/1/2026. Il giudice ordinario aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

Il provvedimento azionato aveva ordinato all’amministrazione il pagamento della somma di 1.500 €, mediante buoni elettronici di pari valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito e spese di lite. Notificata la pronuncia il 4/6/2025, l’amministrazione non ha adempiuto, donde il ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai precedenti della stessa Sezione (22/5/2025 n. 1116 e 25/6/2025 n. 1410) e rileva che la sentenza azionata contiene una condanna pecuniaria dell’amministrazione ed è passata in giudicato. Verifica poi il rispetto delle formalità e dei termini di legge: la notifica all’amministrazione scolastica debitrice è avvenuta il 4/6/2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996.

Sul piano dell’adempimento, l’amministrazione resistente non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di rilasciare la Carta del docente e di accreditare l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza compenso e con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio. Il commissario si attiva su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvede nell’ulteriore termine di 60 giorni.

Il Collegio disciplina anche le modalità operative del mandato: il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, nel relativo fascicolo telematico, con il modulo “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, da compilare, firmare digitalmente e inoltrare all’indirizzo PEC indicato nell’elenco dedicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione ai difensori antistatari, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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