Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotunela del provvedimento impugnato (TAR Abruzzo n. 114 del 07.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., deve essere dichiarata quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, annulli in autotutela il provvedimento impugnato, eliminando in modo satisfattivo l’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente. L’annullamento d’ufficio successivo alla notifica del ricorso determina il venire meno dell’oggetto del giudizio, non residuando alcuna utilità concreta dalla decisione nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava una determinazione del Comune di Chieti, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, prima dell’udienza camerale fissata per la decisione della domanda cautelare, il Dirigente del medesimo Comune adottava una nuova determinazione con cui disponeva l’annullamento d’ufficio in autotutela del provvedimento gravato. Il ricorrente dichiarava pertanto il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., ha ritenuto di definire il giudizio in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., ravvisando la cessazione della materia del contendere.
L’istituto, disciplinato dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ricorre quando, nel corso del processo, venga meno ogni utilità concreta della pronuncia per il ricorrente. Nel caso di specie, l’annullamento in autotutela della determinazione impugnata, disposto dall’amministrazione comunale prima della decisione, ha integralmente eliminato l’atto lesivo, realizzando in via satisfattiva l’interesse azionato. Non residua, pertanto, alcuna controversia da decidere nel merito, né alcuna ragione per esaminare i motivi di ricorso dedotti.
Il venir meno dell’oggetto del giudizio per effetto del provvedimento di secondo grado comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con assorbimento di ogni questione relativa ai vizi dedotti avverso l’atto originario. La pronuncia assume carattere processuale e non entra nel merito della legittimità del provvedimento annullato.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, in conformità alla concorde richiesta delle parti, in ragione della sopravvenienza che ha determinato l’esito del giudizio.
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Nota della Redazione
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