Commissioni esami venatori: titoli preferenziali prevalgono sulle competenze (TAR Sicilia n. 1439 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella selezione dei componenti delle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio venatorio l’Amministrazione è vincolata ai criteri predeterminati dalla lex specialis. Ove il bando distingua il requisito minimo di accesso dai titoli di preferenza, la comparazione tra candidati deve svolgersi su questi ultimi e non sulla più ampia competenza specifica eventualmente posseduta da uno di essi. La valorizzazione di elementi ulteriori rispetto a quelli fissati dalla disciplina di gara viola la par condicio tra i partecipanti. Di conseguenza, il candidato che possiede entrambi i titoli preferenziali previsti dal bando prevale su chi ne è privo, ancorché più qualificato sul piano tecnico.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto assessoriale n. 137/GAB del 5 agosto 2025, con cui l’Amministrazione regionale ha nuovamente nominato il controinteressato componente effettivo della commissione per gli esami di abilitazione venatoria presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, per la materia “armi e munizioni da caccia“. Oggetto di censura sono anche gli atti presupposti: la deliberazione del gruppo di lavoro, la nota istruttoria del Dipartimento regionale e il verbale di valutazione dei curricula.

In una precedente pronuncia il Tribunale aveva annullato la nomina, censurando il ricorso all’intuitus personae e imponendo una valutazione comparativa dei titoli. L’Amministrazione ha quindi riaperto l’istruttoria, ma è giunta al medesimo esito, ritenendo residuare un margine di scelta fiduciaria una volta constatata la parità dei requisiti di accesso. Il ricorrente ha dedotto la violazione del giudicato, l’assenza di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990 e il travisamento tra requisito minimo e competenza sostanziale richiesta dalla lex specialis.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la correttezza del nuovo iter istruttorio muovendo dalla lex specialis della procedura, individuata nel decreto assessoriale n. 91/GAB dell’8 novembre 2024. L’allegato B di tale decreto fissava, per la materia in esame, un requisito di accesso — il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia da almeno tre anni e in corso di validità — e due titoli di preferenza: uno generale, che riconosceva priorità ai dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza a parità di condizioni, e uno specifico, che privilegiava chi non avesse già ricoperto l’incarico in commissioni provinciali precedenti.

Dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione — in particolare dal verbale di verifica dei requisiti e dalle schede istruttorie — è emerso che entrambi i candidati possedevano il requisito di accesso. Il controinteressato risultava però titolare di entrambi i titoli preferenziali, mentre il ricorrente ne era privo. Su questa base il gruppo di lavoro ha ritenuto prevalente la posizione del controinteressato.

Il Tribunale ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui la sua più ampia preparazione specifica, desunta dalle esperienze professionali e didattiche documentate, avrebbe dovuto orientare la scelta. L’Amministrazione, si legge nella sentenza, non poteva che attenersi alla disciplina della lex specialis, che non può essere travolta da considerazioni ulteriori, pena la violazione della par condicio tra i candidati.

Il ricorso è stato quindi respinto. Tenuto conto della particolare materia trattata, le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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