Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e penalità di mora (TAR Sicilia n. 1780 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che ha accertato il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario e di corrispondere gli importi dovuti nel termine assegnato. La penalità di mora prevista dall’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria, salvo che l’applicazione non risulti manifestamente iniqua. La penalità decorre dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza e non oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, poiché la successiva attivazione del Commissario ad acta rende iniqua la sua ulteriore fruizione.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 934, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 22/7/2025 e passata in giudicato. Con quella pronuncia era stato ordinato all’Amministrazione intimata il pagamento della somma di 1.500 €, attraverso l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite, per l’accertato diritto all’assegnazione della Carta del docente di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022.

La parte deduce l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito e chiede la nomina di un commissario e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione si costituisce ma non allega l’avvenuto pagamento né eccepisce fatti estintivi del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai propri precedenti sul punto, in particolare la sentenza di questa Sezione 22/5/2025 n. 1116 e 25/6/2025 n. 1410, e rileva che la sentenza azionata contiene una condanna pecuniaria ed è passata in giudicato.

Quanto alle condizioni processuali, il TAR verifica il rispetto delle formalità e dei termini di notifica della pronuncia all’Amministrazione debitrice: la notifica è avvenuta il 24/7/2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Specularmente, l’Amministrazione non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi o estintivi.

Il ricorso è quindi accolto. Il Ministero è condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, e oltre spese di lite, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia viene nominato Commissario ad acta il Direttore generale della competente direzione ministeriale, senza compenso ma con facoltà di subdelega, il quale si attiverà su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Collegio accoglie anche la domanda di fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Richiamando l’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della legge n. 208/2015, si osserva che la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna di natura pecuniaria e che nel caso concreto la sua applicazione non determina un effetto manifestamente iniquo, essendosi l’inadempimento protratto senza giustificazione, non presentando gli adempimenti particolare complessità e non avendo il Ministero rappresentato altre ragioni ostative.

La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’adempimento spontaneo, e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero. Nel mandato del Commissario è compreso il pagamento dell’eventuale penale maturata. Le spese di lite, liquidate in 550 € per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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