Esecuzione del giudicato sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 70 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (convertito in legge n. 30/97) per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione debitrice, idoneo allo scopo. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti per il rimedio dell’ottemperanza disciplinato dagli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La circostanza che questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 151/2024 del 20 febbraio 2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato riconosciuto il diritto delle docenti a ottenere la carta docente per determinati anni scolastici, per l’importo di Euro 500,00 annui, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

Le interessate hanno dedotto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, benché regolarmente notificato, non aveva dato esecuzione alla decisione, nel frattempo passata in giudicato come attestato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione non costituitasi, unita alla documentazione prodotta, integra i presupposti per l’esperimento del rimedio di ottemperanza. La questione centrale attiene alla corretta individuazione del termine concesso all’Amministrazione per conformarsi al giudicato.

Il giudice ha verificato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. Il decorso del termine è stato ancorato alla notificazione della sentenza eseguita in data 13 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, qualificato come domicilio digitale idoneo allo scopo.

Il Collegio ha richiamato sul punto un orientamento consolidato della giustizia amministrativa, citando le pronunce TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nel Direttore generale della competente Direzione generale, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Nessun compenso è stato riconosciuto, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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