Giudicato sull’ordine di demolizione e carenza di interesse del proprietario (TAR Abruzzo n. 500 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive copre il dedotto e il deducibile e quindi anche le questioni, come l’esistenza di una domanda di condono edilizio, che il destinatario avrebbe potuto e dovuto proporre nel giudizio di impugnazione dell’ordine di ripristino. Una volta intervenuta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale per inottemperanza all’ordine, il destinatario perde la titolarità dominicale dell’area e difetta di legittimazione e di interesse a contestare gli atti successivi, che costituiscono segmenti meramente esecutivi di un’attività vincolata. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non vizia il diniego opposto a un’istanza di sospensione della demolizione, trattandosi di atto dovuto.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato istanza di sospensione della procedura di sgombero e demolizione di un manufatto abusivo, chiedendo al Comune di tener conto di una domanda di condono edilizio risalente al 2014. Il Responsabile dell’Area Tecnica ha respinto l’istanza con provvedimento del 09.06.2021, sul rilievo che la posizione era ormai definita dal contenzioso concluso con la sentenza n. 52/2018 del medesimo TAR.

Avverso quel diniego, e avverso i verbali di sopralluogo e la precedente determinazione, la ricorrente ha proposto ricorso, articolando tre motivi: mancata comunicazione del preavviso di rigetto, violazione del dovere istruttorio e persistente attualità della domanda di condono. Ha chiesto altresì la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno. L’amministrazione comunale si è costituita chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato del giudicato. Con sentenza n. 52 del 30 ottobre 2018, divenuta irrevocabile, lo stesso TAR aveva rigettato il ricorso avverso l’ordinanza n. 2 del 2016 con cui il Comune ordinava la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo. Dei tre manufatti, due erano privi di titolo, mentre il terzo presentava funzione pertinenziale ed era stato demolito spontaneamente.

Quanto ai due corpi edilizi residui, il provvedimento di demolizione è ormai inoppugnabile. Su questa premessa si fonda la prima statuizione: l’impugnazione proposta avverso i successivi atti è irricevibile, poiché il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale è stato notificato a mani proprie dell’interessata il 21 dicembre 2019 e non è più contestabile.

Da ciò deriva la carenza di legittimazione della ricorrente, che ha perso la titolarità dominicale dell’area cui accede il manufatto. La conseguenza è l’assenza di interesse a interrompere il procedimento di demolizione: resta stabile il provvedimento acquisitivo, dal quale discende il potere-dovere dell’amministrazione di attuare la rimozione. La restante parte del ricorso è pertanto inammissibile.

Il Collegio affronta poi il merito, in via subordinata. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non inficia il diniego, perché questo attiene a un segmento esecutivo dell’attività amministrativa destinato a concludersi con un atto dovuto. Quanto alla dedotta attualità del condono edilizio, la relativa questione avrebbe potuto e dovuto essere introdotta sin dal ricorso del 2016. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e riguarda anche le questioni non specificamente dedotte che costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia. Il principio del ne bis in idem preclude al giudice di decidere nuovamente su domande già definite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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