Trattamento di fine servizio polizia penitenziaria inclusi sei scatti stipendiali (TAR Lazio n. 8176 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, si applica anche al personale della Polizia penitenziaria, per il quale il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50 per cento, calcolati sull’ultimo stipendio, deve essere incluso nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il termine di trenta giorni per la domanda di collocamento in quiescenza, previsto dal secondo comma della disposizione, non ha natura perentoria e il suo superamento non determina alcuna decadenza. La prescrizione del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita decorre dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento in cui il pensionato è in grado di conoscere l’errore nel calcolo. Sulle somme riliquidate spettano solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Due appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, già in congedo e collocati in pensione a domanda dopo aver compiuto cinquantacinque anni di età e maturato oltre trentacinque anni di servizio, hanno chiesto al TAR Lazio l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, previo riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’Inps si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità, l’infondatezza della pretesa e, in via gradata, la prescrizione del diritto alla riliquidazione dell’indennità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, superando l’eccezione di inammissibilità, poiché l’atto introduttivo conteneva i requisiti di cui all’art. 40 c.p.a.. La successiva memoria depositata in data 16 gennaio 2026, integrativa degli elementi probatori sui provvedimenti di liquidazione del TFS, è stata considerata ammissibile nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il proprio consolidato orientamento, confermato in appello dal Cons. Stato, Sez. II, n. 8238 del 14 ottobre 2024, e ha affermato che la lettura combinata del primo e del secondo comma dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 impone l’applicazione della norma al personale della Polizia penitenziaria, la cui posizione si attaglia perfettamente alla fattispecie del collocamento a riposo a domanda dopo i cinquantacinque anni di età e i trentacinque di servizio utile. La portata della disposizione è stata ulteriormente confermata dalla perdurante vigenza del regime per le forze di polizia ad ordinamento militare, come precisato dalla sentenza Cons. Stato, Sez. II, n. 2831 del 20 marzo 2023, che ha richiamato l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010.
Quanto all’eccezione di decadenza, il Collegio ha condiviso l’orientamento secondo cui il termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è qualificato come perentorio e dalla sua violazione non può discendere alcuna conseguenza decadenziale, essendo il beneficio legato allo status soggettivo anagrafico e previdenziale dell’interessato e non a oneri procedimentali (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 22 febbraio 2019). L’eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata genericamente, è stata ritenuta inammissibile per carenza di motivazione.
In ordine alla prescrizione, la Corte ha escluso la decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, perché in quel momento il pensionato non è in grado di conoscere il mancato riconoscimento del beneficio. Il termine quinquennale decorre dalla comunicazione dell’ordinativo di pagamento o del prospetto di liquidazione, unico momento in cui il creditore può rilevare l’errore. Nel caso di specie, l’eccezione è stata rigettata poiché la notifica del ricorso e la messa in mora sono intervenute entro il termine dalla ricezione delle somme. La sentenza ha dichiarato il diritto dei ricorrenti all’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, con condanna dell’Inps alla riliquidazione e al pagamento dei soli interessi legali ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, con liquidazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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