Variante al PGT e impianto biometano: irrilevante l’autorizzazione come vincolo pianificatorio (TAR Lombardia n. 3057 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica il Comune gode di ampia discrezionalità e la posizione del privato resta recessiva rispetto alle scelte di merito, sindacabili solo per arbitrarietà, irragionevolezza manifesta o travisamento dei fatti. L’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006 costituisce variante automatica allo strumento urbanistico, ma ha natura temporanea e opera sino alla cessazione dei suoi effetti, senza obbligare il Comune a recepire nel PGT la localizzazione dell’impianto con atto ricognitivo e vincolato. È pertanto inammissibile per carenza di interesse, e comunque infondato, il ricorso avverso la variante che riclassifichi l’area già destinata a impianto, quando la lesione lamentata dipenda da provvedimenti futuri e incerti.
Il Fatto
Una società titolare di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e gestione di un impianto di produzione di biometano e trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano impugna la variante generale al PGT comunale. L’area di insediamento, in origine classificata come ambito agricolo che ammetteva l’impianto, viene ricompresa negli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico e nella rete ecologica, con disciplina che non consente più né la realizzazione né la modifica dell’impianto. La ricorrente deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto recepire il titolo abilitativo già rilasciato dalla Città Metropolitana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, sollevata dal Comune. Poiché la stessa ricorrente riconosce che l’AIA, nel ricomprendere l’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006, costituisce variante automatica al PGT, la stessa può continuare ad avvalersi di tale effetto. Il pregiudizio prospettato dipende dall’emanazione di eventuali e successivi provvedimenti preclusivi, legati a eventi futuri e incerti: manca dunque l’attualità della lesione.
La Corte richiama i principi generali sull’interesse ad agire, desumibili dall’art. 24 Cost. e dall’art. 100 c.p.c., e la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2014: l’interesse processuale presuppone una lesione concreta e attuale e l’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l’interesse sostanziale.
Nel merito, il Tribunale conferma la recessività della posizione privata rispetto alla discrezionalità pianificatoria comunale, non sussistendo affidamento qualificato alla conferma della destinazione previgente. Il rapporto tra autorizzazione produttiva e piano urbanistico presenta una fisiologica non coincidenza: la variante automatica opera unicamente per la durata dell’autorizzazione e non ha carattere definitivo, non potendo spogliare il Comune della propria potestà urbanistica oltre i limiti della deroga.
Quanto al terzo motivo, la clausola del Piano dei Servizi che subordina l’installazione di impianti sovracomunali a variante e verifica di VAS non viola l’art. 208 d.lgs. 152/2006 né l’art. 6, comma 12, d.lgs. 152/2006: essa trova applicazione nei casi non direttamente disciplinati dalla normativa settoriale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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