Esecuzione del giudicato sulla Carta del docente e termine dilatorio (TAR Sicilia n. 1340 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso proposto per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma è fondato quando il titolo sia passato in giudicato e siano state rispettate le formalità e i termini di notifica, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione che non deduca l’avvenuto pagamento né eccepisca fatti modificativi o estintivi del credito deve essere condannata a dare integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato. Per il caso di ulteriore inerzia va nominato commissario ad acta il dirigente competente, con facoltà di subdelega, e le spese di lite seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 463 del 18/4/2025 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato. Con quel provvedimento l’amministrazione scolastica era stata condannata al pagamento della somma di 3.000 €, mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite.

La condanna costituisce l’esito dell’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. Il ricorrente lamenta l’inadempimento dell’amministrazione e chiede l’esecuzione del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza azionata dispone una condanna pecuniaria dell’amministrazione resistente ed è passata in giudicato. Verifica, quindi, il rispetto delle formalità e dei termini di legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice.

La notifica risulta effettuata in data 13/8/2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Tale termine, alla data della decisione, risulta integralmente spirato.

La resistente, costituendosi, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito della parte ricorrente. L’assenza di contestazione sul punto consolida la fondatezza della domanda.

Il ricorso è pertanto accolto, sulla scorta dei precedenti della stessa Sezione. L’amministrazione è condannata a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza per il periodo considerato, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, e le spese di lite, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di subdelegare ad altro dirigente. Il commissario si attiva su istanza di parte, decorso il termine, e provvede nell’ulteriore termine di sessanta giorni, depositando dettagliata relazione sugli adempimenti. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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