Verifica dell’anomalia e offerta sostenuta da ricavi aleatori (TAR Sicilia n. 1343 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di verifica dell’anomalia dell’offerta, il giudizio di non anomalia è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per macroscopica illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà della motivazione. Il corrispettivo prossimo allo zero non è di per sé causa di esclusione, in assenza di un limite nella lex specialis, ma impone l’attivazione della verifica di congruità. La prospettata remuneratività dell’offerta non può fondarsi su ricavi la cui stessa ricorrenza è smentita dall’aggiudicataria, che ne dichiari la natura meramente esemplificativa: in tal caso il giudizio di attendibilità è macroscopicamente illogico e il procedimento di verifica va rinnovato.

Il Fatto

Il Fondo Pensioni Sicilia ha dato mandato alla Centrale Unica di Committenza di indire una gara aperta, ai sensi degli artt. 14 e 71 d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento quinquennale del servizio di cassa, per un importo a base di gara di 1.215.000 euro comprensivo delle opzioni di rinnovo. L’appalto era articolato in un unico lotto, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 d.lgs. n. 36/2023.

Presentavano offerta due istituti di credito. La commissione giudicatrice ammetteva entrambi e aggiudicava l’appalto alla banca controinteressata, che offriva un corrispettivo omnicomprensivo di 0,05 euro e un tasso creditore annuo positivo, conseguendo il punteggio pieno. La ricorrente si collocava seconda. Esperita la verifica di congruità con esito positivo, l’Amministrazione comunicava l’aggiudicazione; la ricorrente proponeva ricorso per l’annullamento degli atti di gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio della trattazione, non potendosi tenere conto della documentazione depositata dalla controinteressata in violazione del termine di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., dimidiato ex art. 119, comma 2, c.p.a. Passando al merito, è infondata la censura sull’asserita insostenibilità dell’offerta. La lex specialis non pone alcun divieto di corrispettivo prossimo allo zero: nessuna preclusione emerge dagli artt. 15, 16 e 17 del disciplinare, che si limitano a richiedere la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. Il Collegio richiama l’art. 8 d.lgs. n. 36/2023, che riconosce alle amministrazioni autonomia contrattuale e la possibilità di concludere contratti anche gratuiti, e la giurisprudenza amministrativa che ammette offerte pari a zero, purché assistite da verifica di anomalia (Cons. Stato sez. V n. 1408/2026; n. 366/2025; Cgue sez. IV C-367/2020).

Il Collegio richiama quindi i principi consolidati in tema di verifica dell’anomalia: il sub-procedimento non mira a individuare singole inesattezze, ma ad accertare l’attendibilità complessiva della proposta. Le valutazioni della stazione appaltante sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per macroscopica illogicità. Il ricorrente che impugni il giudizio di non anomalia è gravato dell’onere della prova della sua manifesta erroneità o contraddittorietà (Cons. Stato sez. V n. 9691/2022; n. 9411/2022).

Nel caso concreto, l’aggiudicataria aveva giustificato la remuneratività dell’offerta ipotizzando un volume di raccolta medio di cento milioni di euro, impiegato in titoli di Stato poliennali con rendimento del 2,50% annuo. Tuttavia, nel documento del 7 gennaio 2026, la stessa banca precisava che tale rappresentazione non intendeva descrivere né anticipare le modalità effettive di impiego della raccolta.

È su questo punto che il ricorso coglie nel segno. Il Collegio ritiene che tale precisazione precluda a monte ogni possibilità di considerare effettivamente affidabile l’offerta: essa evidenzia la concreta volontà di impiegare la liquidità con modalità diverse da quelle prospettate, anche non in titoli di Stato, rendendo aleatorie le modalità di impiego su cui l’aggiudicataria aveva ancorato la prospettata remuneratività. In disparte ogni valutazione sulla censura relativa al parametro di breve periodo per il costo della raccolta e a quello pluriennale per i ricavi, il giudizio di attendibilità espresso dall’Amministrazione è macroscopicamente illogico. Il ricorso è accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e l’Amministrazione è tenuta a rinnovare il sub-procedimento di verifica, assegnando congruo termine per nuove giustificazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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