Pubblicità legale sul sito istituzionale e decorrenza del termine di impugnazione (TAR Sicilia n. 442 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per gli atti amministrativi regionali non soggetti a notificazione individuale, il termine di impugnazione decorre, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., dal giorno in cui è scaduto il termine di pubblicazione. Nell’ordinamento della Regione Siciliana la pubblicità legale degli atti si intende assolta con la pubblicazione sul sito web istituzionale, per effetto del rinvio dinamico operato dall’art. 12, comma 2, legge regionale n. 5/2011 all’art. 32 della legge n. 69/2009. La registrazione dell’atto presso la Ragioneria Generale della Regione costituisce adempimento interno di controllo contabile e non incide sulla conoscibilità legale, né sposta il dies a quo dell’impugnazione. Il ricorso notificato oltre la scadenza è pertanto irricevibile.

Il Fatto

La società controinteressata aveva chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima su un’area di 950 metri quadrati destinata a uno stabilimento balneare. Il Comune interessato aveva rappresentato l’incompatibilità del progetto con le prescrizioni del PUDM vigente e con quello in corso di elaborazione. L’Assessorato regionale aveva comunicato un preavviso di rigetto, senza però concludere il procedimento.

A seguito del ricorso della società avverso il silenzio, il giudice amministrativo aveva dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e, per il perdurante inadempimento, era stato nominato un Commissario ad acta. Questi, nonostante il parere negativo del Comune, aveva rilasciato la concessione demaniale n. 115 del 4.7.2023; l’Assessorato aveva poi autorizzato l’occupazione temporanea dell’arenile. Il Comune ha impugnato la concessione e gli atti conseguenti davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di tardività della documentazione depositata dal Comune in data 26.10.2025, in violazione del termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73 cod. proc. amm.. L’eccezione è accolta e dei documenti non si tiene conto ai fini della decisione.

Il Collegio affronta poi l’eccezione di irricevibilità del ricorso, ritenendola fondata. Poiché il provvedimento di concessione non richiede notificazione individuale, il termine decorre, ex art. 41, comma 2, cod. proc. amm., dal giorno in cui è scaduto il termine di pubblicazione.

Assume rilievo dirimente la disciplina sulla pubblicità legale. L’art. 32 della legge n. 69/2009 stabilisce che gli obblighi di pubblicazione si intendono assolti con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni. Tale principio è recepito in Sicilia dall’art. 12, comma 2, legge regionale n. 5/2011, che rinvia dinamicamente alla norma statale.

Il Collegio richiama l’orientamento del C.G.A.R.S. n. 316 del 2023, secondo cui la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni siciliane ha valore di pubblicità legale e fa decorrere il termine di impugnazione. Il Comune ricorrente, soggetto terzo rispetto al provvedimento, non era destinatario di notificazione individuale.

Il provvedimento risulta emesso e pubblicato in pari data sul sito dell’Assessorato. Da tale data decorreva il termine di sessanta giorni, scaduto il 5 giugno 2023. Il ricorso, notificato il 3 ottobre 2023, è tardivo. Il Collegio respinge la tesi del Comune: la registrazione presso la Ragioneria è adempimento interno di controllo contabile e non incide sulla pubblicità legale, non potendo spostare in avanti il termine. Il ricorso è dichiarato irricevibile, con compensazione integrale delle spese per le peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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