Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e penalità di mora (TAR Sicilia n. 1341 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 è ottemperabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di titolo esecutivo che può trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non dimostrato l’adempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al comando, assegnando un termine ultimativo e nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. È inoltre dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quando l’inadempimento si protragga senza giustificazione e i comportamenti imposti dal titolo non presentino complessità.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accertava il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione.

Nonostante la notificazione in forma esecutiva e il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, l’Amministrazione era rimasta inerte oltre il termine di 120 giorni. Il docente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione a una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza, ravvisandoli nell’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire e nell’avvenuta notificazione della sentenza, seguita dal decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Quanto all’ammissibilità, il TAR ha confermato che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., non emergendo alcun dubbio sull’appartenenza del provvedimento a tale categoria.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato, poiché l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo la somma complessiva mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica, oltre interessi di legge, entro il termine ultimativo di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

In conformità alle richieste formulate, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, con ulteriore termine di 60 giorni per l’intervento sostitutivo.

Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo l’applicazione non manifestamente iniqua: l’inadempimento si protrae da mesi senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo non presentano complessità e l’Amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della pronuncia sino all’integrale adempimento e comunque non oltre il termine di 60 giorni, decorso il quale subentra l’organo commissariale; nel mandato del Commissario è compreso il pagamento dell’eventuale penalità maturata. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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