Esecuzione del giudicato e commissario ad acta per il pagamento del compenso (TAR Emilia-Romagna n. 597 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e la condanna agli adempimenti dovuti. Il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, consente l’esperimento del rimedio quando l’obbligazione non sia stata soddisfatta. La nomina del Commissario ad acta è legittima sin dal momento della decisione, per il caso di ulteriore inottemperanza, anche quando l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. In tal caso non è dovuto alcun compenso commissariale. La somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 391/2024 dell’8 ottobre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere alla ricorrente la somma lorda, al netto previdenziale, di € 1.511,03 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La ricorrente deduce l’inesecuzione della decisione nonostante la notificazione all’Amministrazione e il passaggio in giudicato, certificato dalla Cancelleria del Tribunale. Chiede pertanto che sia ordinato il compimento degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta, con possibilità di speciale ordine di pagamento in conto sospeso, e la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rimedio di ottemperanza. Alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi, il Collegio ritiene integrata la fattispecie.
Assume rilievo decisivo il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine risulta scaduto a seguito della notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà su specifica richiesta della ricorrente entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale la accoglie e determina la somma nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Assume quale dies a quo il giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in mancanza, quello dell’esecuzione in via sostitutiva da parte del Commissario. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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