Ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario sulla Carta del Docente (TAR Puglia n. 1000 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ivi incluse quelle che condannano la pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. Detto giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza possibilità di estendere la cognizione a domande ulteriori. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione e per i suoi funzionari. L’azione esecutiva nei confronti della PA non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto alla Carta Elettronica del Docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione ad accreditare l’importo di euro 1.500,00 quale contributo per la formazione professionale. Nonostante la notifica della sentenza e l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento né all’attivazione della Carta.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., deducendo la violazione degli obblighi derivanti dalla sentenza del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato la regolarità in rito del ricorso, riscontrando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito ex art. 87, comma 3, c.p.a. e delle prescrizioni di cui all’art. 114, comma 2, c.p.a., avendo la sentenza comprovata valenza di cosa giudicata, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Lecce.

Il Collegio ha accertato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14, d.l. n. 669/1996, richiedente la preventiva notifica alla PA del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni prima di iniziare l’azione esecutiva. Detto termine è risultato maturato, essendo la sentenza stata notificata il 3 aprile 2024 e il ricorso depositato il 12 febbraio 2025.

Quanto al merito, il TAR ha rilevato che l’amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non aveva specificamente contestato l’inadempimento, circostanza fattuale da ritenersi provata ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.. Il giudice amministrativo ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni e nominando, per il caso di perdurante inerzia, un Commissario ad acta senza diritto a compenso trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.

La soccombenza ha comportato la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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