Ottemperanza per la carta docente: obbligo di esecuzione della sentenza del giudice ordinario entro 90 giorni (TAR Lombardia n. 3776 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è strumento ammissibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che condannano l’amministrazione pubblica a un obbligo di fare, quale il riconoscimento della carta elettronica del docente. Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima il creditore a proporre ricorso. L’accoglimento comporta l’ordine all’amministrazione di eseguire la pronuncia entro un termine assegnato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, il quale opera anche mediante il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro una sentenza che dichiarava il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione del beneficio per l’importo complessivo di euro 3.000,00.
La sentenza, notificata all’amministrazione il 17 febbraio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Poiché l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo e risultava decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a eseguire la pronuncia e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la rituale proposizione dell’azione: la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero il 17 febbraio 2025 ed era passata in giudicato; il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 27 aprile 2026, dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La domanda è stata quindi accolta, con ordine al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, a semplice richiesta della parte interessata, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari entro 60 giorni. Il commissario avrebbe potuto eseguire la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specifici e all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in misura ridotta, tenuto conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo richiesto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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