Trasferimento ex art. 33 l. 104/1992: l’Amministrazione deve accertare la convivenza effettiva (TAR Lombardia n. 3996 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale di un diniego di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, l’Amministrazione è tenuta ad accertare in concreto la sussistenza dei presupposti di legge, ivi inclusa l’effettiva convivenza tra il lavoratore e il disabile assistito, senza potersi limitare al rilievo della sola sede formale di assegnazione del dipendente. La valutazione circa la compatibilità del trasferimento con le esigenze organizzative del servizio deve tradursi in una verifica ponderata e congruamente motivata, che dia conto dell’equo contemperamento tra gli interessi del richiedente e quelli dell’Amministrazione, tenendo conto di circostanze fattuali – quali l’assegnazione temporanea disposta dalla stessa Amministrazione ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 – che possono rendere verosimile la convivenza con l’assistito. Il trasferimento ex lege n. 104/1992 è disposto nell’interesse esclusivo del portatore di handicap, ha natura non definitiva ed è condizionato al perdurante requisito della vicinanza al domicilio dell’assistito.
Il Fatto
Un graduato dell’Esercito, amministratore di sostegno della zia ipovedente e con lei convivente, presentava istanza per ottenere il trasferimento presso la sede più vicina al domicilio della disabile, ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, l. n. 104/1992. L’Amministrazione respingeva la domanda e, all’esito del giudizio di primo grado che aveva annullato il diniego per difetto di motivazione, la stessa Amministrazione emanava un nuovo provvedimento di rigetto, fondato esclusivamente sulla circostanza che la sede formale di assegnazione del militare era ubicata in altra Regione rispetto al luogo di residenza dell’assistita.
Avverso tale nuovo diniego il ricorrente insorgeva dinanzi al TAR, deducendo la mancata esecuzione della precedente sentenza, la carenza di istruttoria e la mancata considerazione del fatto che, da lungo tempo, egli prestava servizio – per effetto di un’assegnazione temporanea disposta dalla stessa Amministrazione ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 – presso un reparto situato nella medesima città di residenza della zia disabile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, rilevando che il provvedimento impugnato non era stato emanato all’esito di una verifica fattuale sulla effettiva convivenza tra il ricorrente e la zia, ma si era limitato a escludere tale convivenza sul mero rilievo della sede formale di assegnazione del dipendente, ubicata in Lombardia.
Il Collegio ha evidenziato che il nucleo prescrittivo della precedente sentenza imponeva all’Amministrazione di accertare in concreto la convivenza, considerando anche elementi potenzialmente idonei a “incrinarla” – quali la patologia del figlio e lo stato di gravidanza della moglie – che avrebbero potuto indurre il militare a permanere in Lombardia. Tali circostanze, tuttavia, non potevano essere valorizzate per escludere la convivenza, dal momento che l’Amministrazione aveva essa stessa disposto l’assegnazione temporanea del ricorrente nella città di residenza della zia, rendendo così verosimile la sua effettiva vicinanza all’assistita e recessivi i dubbi relativi al nucleo familiare.
La sentenza ha inoltre richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e implica un bilanciamento tra l’interesse del privato e gli interessi pubblici, con una valutazione della compatibilità con le esigenze di servizio che deve essere sorretta da congrua motivazione. Il beneficio è disposto nell’interesse del disabile, ha natura strumentale ed è connesso alla persona dell’assistito, con la conseguenza che il suo diniego non può fondarsi su esigenze organizzative non specificate né sacrificare irrimediabilmente i principi di proporzionalità e di equo contemperamento degli interessi.
Nella fattispecie, l’Amministrazione non aveva esaminato la possibilità di destinazioni alternative vicine alla residenza della zia, né aveva considerato che la stessa assegnazione temporanea medio tempore disposta dimostrava l’inesistenza di ragioni organizzative ostative. Il reiterato diniego è stato pertanto ritenuto irragionevole e lesivo del principio di proporzionalità, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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