Ordinanza di demolizione, natura vincolata e irrilevanza del decorso del tempo (TAR Puglia n. 342 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio costituisce espressione di attività vincolata-sanzionatoria, per cui non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, quando non vi sia spazio per istituti partecipativi e l’abuso sia incontestato. Il provvedimento repressivo non necessita di motivazione sulla ponderazione degli interessi, essendo sufficiente la constatazione della natura abusiva del manufatto, anche in presenza di un rilevante lasso di tempo tra l’accertamento e l’adozione dell’ordine di demolizione, stante la natura permanente dell’illecito edilizio e l’assenza di affidamento tutelabile in capo al privato che ha realizzato opere sine titulo.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino di un fabbricato realizzato in assenza di titoli abilitativi, contestando la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e il difetto di motivazione, anche alla luce del considerevole tempo trascorso dagli accertamenti della Polizia Municipale, risalenti al 2009. Il Comune si costituiva contestando le censure e depositando gli atti del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. Con riferimento al primo motivo, il Collegio ha evidenziato che il carattere abusivo delle opere non è stato specificamente contestato, sicché l’adozione dell’ordinanza di demolizione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per formalizzare istituti partecipativi da parte del destinatario. Il contraddittorio è comunque garantito dalla possibilità di accesso infra-procedimentale e di impulso istruttorio.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha precisato che il provvedimento, avendo natura vincolata-sanzionatoria e non discrezionale, non richiede una motivazione sulla ponderazione degli interessi, essendo sufficiente la constatazione dell’abuso. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’illecito edilizio è permanente e non può generare affidamento legittimo in capo al privato, citando Cons. St., Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9 e altre pronunce.

Il TAR ha infine chiarito che il decorso del tempo tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo non incide sull’obbligo motivazionale, trattandosi di attività vincolata che non ammette alcuna comparazione di interessi. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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