Rinnovo del permesso di soggiorno: onere del reddito lecito e sufficente (TAR Lombardia n. 1359 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Grava sullo straniero richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno l’onere di dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, del d.l.vo n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999; tale requisito è non eludibile, attenendo alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale. La valutazione amministrativa sul requisito reddituale ha carattere attualizzante, ma l’assenza di preclusioni temporali all’acquisizione di elementi sopravvenuti opera solo se questi sono rappresentati all’Amministrazione dopo la presentazione dell’istanza e prima della conclusione del procedimento. Le attività lavorative avviate dopo l’adozione del diniego non inficiano la legittimità del provvedimento, per difetto di attualità e conoscibilità al momento dell’esame originario dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Nel merito ha dedotto l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione e di istruttoria, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia del provvedimento.

La Sezione, dopo una richiesta istruttoria, ha respinto la domanda cautelare rilevando l’assenza del fumus boni iuris. La causa è stata poi trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la motivazione già espressa in sede cautelare e la conferma. Il punto di partenza è la ripartizione dell’onere probatorio: sul richiedente il rinnovo grava la dimostrazione della disponibilità di un reddito lecito e sufficiente, come stabilito dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, del d.l.vo n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999. Il possesso di un reddito idoneo al sostentamento è requisito non eludibile, poiché incide sulla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nel territorio nazionale.

Il Tribunale affronta poi il profilo temporale della valutazione. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato n. 5193 del 2020, riconosce che il giudizio amministrativo sul requisito reddituale deve avere carattere attualizzante, cioè tendere alla verifica dei presupposti al momento della definizione del procedimento. Da ciò deriva l’assenza di preclusioni temporali all’ingresso di elementi sopravvenuti nell’istruttoria, ma solo a condizione che siano rappresentati all’Amministrazione dopo la presentazione dell’istanza e prima della conclusione del procedimento.

Nel caso concreto, la nuova fonte di reddito risulta reperita a partire dal giugno 2021, dunque in epoca successiva al provvedimento impugnato, datato 8 ottobre 2019. Il Collegio esclude che le attività successive all’adozione del diniego possano inficiarne la legittimità, per difetto di attualità e conoscibilità al momento dell’esame originario. La difesa erariale ha inoltre attestato, con memoria, che da ulteriori verifiche non sono emersi, oltre all’avvio di attività autonoma del 22 giugno 2021, ulteriori contratti di lavoro dipendente.

Il Tribunale valorizza anche il comportamento del ricorrente: l’avvio dell’attività autonoma è avvenuto in posizione di irregolarità amministrativa e in costanza dell’obbligo di abbandonare il territorio nazionale. La mancata dimostrazione del reddito nel periodo esaminato dall’Amministrazione non è giustificabile né con la pandemia, successiva a detto periodo, né con il breve periodo di malattia certificato. Il ricorso è pertanto respinto perché infondato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *