Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Piemonte n. 1267 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione nei termini assegnati. La domanda è ammissibile quando la sentenza è stata rilasciata in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c., notificata al domicilio reale dell’amministrazione soccombente e a essa non è seguita l’esecuzione nel termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Gli interessi legali decorrono dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, mentre la rivalutazione non è dovuta se la parte non allega un’incidenza superiore al tasso di interesse di legge. In caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, con incarico di carattere istituzionale e senza compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale complessivo di euro 2.500,00 quale contributo per la formazione, in relazione agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.
La sentenza azionata è passata in giudicato e non è stata eseguita. L’amministrazione si è costituita in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso. La questione arriva così davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’amministrazione abbia omesso di dare esecuzione al giudicato. Il TAR ordina pertanto al Ministero di eseguire la sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Quanto agli interessi, sono dovuti nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo. Il Collegio esclude invece la rivalutazione, poiché la parte ricorrente non allega che essa abbia avuto un’incidenza maggiore rispetto al tasso di interesse di legge.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Sulle spese, l’amministrazione è condannata alla rifusione, negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a. Il Collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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