Esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta per il pagamento (TAR Calabria n. 117 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che aziona un titolo giudiziale di condanna al pagamento deve provare l’avvenuta notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’autorità di cosa giudicata del titolo e la mancata prova, da parte dell’amministrazione, di avervi dato esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’ente di adempiere e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La parte ricorrente, curatela fallimentare di una società, agisce dinanzi al TAR Calabria per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale civile di Locri ha condannato l’amministrazione comunale al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi legali e moratori dalla sentenza al soddisfo. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata all’ente.
L’amministrazione intimata, ritualmente evocata, non si è costituita. Dopo plurimi rinvii, disposti su richiesta della parte ricorrente stante la pendenza di trattative per una definizione concordata, la ricorrente ha insistito per la decisione e per la nomina del commissario, e il ricorso è stato spedito in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo. Il provvedimento oggetto di ottemperanza ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla documentazione depositata, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione, così che è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Su questo presupposto si innesta la distribuzione dell’onere probatorio. L’amministrazione intimata non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Il Collegio richiama, sul punto, il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 13533/2001.
Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il segretario comunale di altro ente, previa formale richiesta della parte ricorrente. Il commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, nonché al reperimento materiale delle somme. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria.
Il Collegio dispone inoltre la trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, ritenendone sussistenti i presupposti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.