Ottemperanza alla Carta docente: interessi solo dal giudicato (TAR Lombardia n. 1140 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., il creditore della pubblica amministrazione non può ottenere gli interessi legali e la rivalutazione per il periodo anteriore alla formazione del giudicato, quando il titolo esecutivo non li abbia riconosciuti. Gli accessori maturano soltanto dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. La notificazione del titolo esecutivo è sufficiente a far decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni, non essendo più richiesta l’apposizione della formula esecutiva dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 149/2022.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per una pluralità di anni scolastici, condannando l’amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito, chiedendo la riunione del procedimento ad altri pendenti davanti al medesimo giudice. La ricorrente ha domandato l’esecuzione del titolo e il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto fino all’effettivo soddisfo.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto respinto l’istanza di riunione, rilevando che essa avrebbe comportato un’irragionevole dilazione dei tempi di definizione del giudizio. Ha poi verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è quindi integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Quanto al termine dilatorio, è risultato decorso quello di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Il giudice ha precisato che, dopo la riforma del processo civile, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme all’originale: la notificazione della sentenza ha quindi validamente attivato il termine.

Nel merito il ricorso è stato accolto, in continuità con un orientamento consolidato della Sezione su controversie analoghe. Il collegio ha però disatteso la domanda accessoria: gli interessi legali e la rivalutazione non spettano per il periodo dalla maturazione del credito alla formazione del giudicato, perché la sentenza ottemperanda non li ha riconosciuti. Essi maturano unicamente dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.

Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione al titolo nel termine di centoventi giorni, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, oltre interessi dal giudicato. Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, chiamato ad agire quale organo ausiliario del giudice, con facoltà di adottare tutti gli atti necessari, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti abilitati ad attivare la carta, senza disporre della qualifica di docente di ruolo. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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