Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1328 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta docente e ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al titolo. La mancata contestazione dell’inadempimento e la sua adeguata documentazione integrano i presupposti dell’ottemperanza. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 non è stato rispettato. In caso di perdurante inerzia va nominato un Commissario ad acta. Le penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. non sono dovute quando l’importo è esiguo e l’inottemperanza può essere valutata in seguito.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24 e condanna l’Amministrazione a metterla a disposizione, con interessi o rivalutazione. Il titolo, notificato, è rimasto inadempiuto.
Non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato. È decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta, oltre alla fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario in materia di carta docente. Rileva che la pretesa è adeguatamente documentata e che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.
Su questa base il ricorso è dichiarato fondato e accolto. L’Amministrazione è condannata a dare completa esecuzione al titolo, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il Tribunale disciplina poi il meccanismo sostitutivo. Decorso inutilmente il termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, o in un dirigente o funzionario delegato, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente. Al Commissario è demandato il compimento degli atti necessari, con possibilità di avvalersi della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso.
Il Collegio esamina infine la richiesta di penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. In ragione dell’esiguità dell’importo, non ritiene sussistenti allo stato i presupposti per la condanna, riservando l’eventuale provvedimento a una successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di euro 1000,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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