Divieto di detenzione armi illegittimo se fondato su un solo episodio venatorio (TAR Calabria n. 120 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e la revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia non possono fondarsi sul solo episodio venatorio oggetto di contestazione penale, quando manchino ulteriori e diverse condotte dalle quali desumere, in termini logici e ragionevoli, il pericolo di abuso delle armi. L’art. 10 del r.d. n. 773/1931 subordina la revoca e la sospensione delle autorizzazioni di polizia all’abuso della persona autorizzata, mentre l’art. 32 della legge n. 157/1992 consente la sospensione della licenza solo a seguito di condanna definitiva o decreto penale esecutivo. Ne deriva l’illegittimità dei provvedimenti prefettizio e questorile per difetto di motivazione e irragionevolezza.
Il Fatto
Una nota del Comando Gruppo Carabinieri Forestale riferiva che il ricorrente era stato deferito in stato di libertà per la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. r), legge n. 157/1992, sanzionata dall’art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157/1992, per aver esercitato l’attività venatoria con l’ausilio di un richiamo acustico elettromagnetico, mezzo vietato. Su tale presupposto il Prefetto di Reggio Calabria adottava il decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, ritenendo il reato incidente negativamente sull’affidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi.
Il Questore, sulle medesime ragioni, revocava la licenza di porto di fucile ad uso caccia. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Calabria, deducendo violazione dell’art. 3 Cost. e degli artt. 10, 11, 39, 40 e 43 T.U.L.P.S., nonché dell’art. 7 e 13 legge n. 241/1990, con censura di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dall’art. 10 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, che consente revoca o sospensione delle autorizzazioni di polizia solo in caso di abuso della persona autorizzata. Ha poi richiamato l’art. 32, comma 1, lett. a), legge 11 febbraio 1992 n. 157, che subordina la sospensione della licenza alla sussistenza di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto esecutivo, comunicati dall’ufficio giudiziario competente.
Su questa base, il TAR ha ritenuto che l’amministrazione non potesse disporre il divieto di detenzione di armi in presenza della sola contestazione della fattispecie di cui all’art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157/1992. Il Collegio ha sottolineato l’assenza di ulteriori e diverse condotte da cui poter logicamente e ragionevolmente desumere il pericolo di abuso delle armi.
Il provvedimento prefettizio, fondato esclusivamente sull’episodio venatorio, e il consequenziale provvedimento questorile risultano pertanto insufficientemente motivati e irragionevoli, per mancanza di ogni apprezzamento sulla personalità del ricorrente.
Il TAR ha dichiarato di dare continuità alla propria giurisprudenza in materia, richiamando la sentenza n. 19 dell’8.1.2024 e, da ultimo, la sentenza n. 306 del 28 aprile 2025, non superate dalla giurisprudenza di seconde cure. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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