Esecuzione del giudicato e onere della prova dell’avvenuto pagamento (TAR Sicilia n. 1393 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. è tenuto a provare soltanto il fatto costitutivo del diritto, costituito dall’esistenza di un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato e dall’inutile decorso del termine di art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Incombe invece sull’amministrazione debitrice, in forza dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare l’estinzione dell’obbligazione mediante l’esatto e integrale pagamento. L’avvenuta ammissione del credito alla massa passiva non integra di per sé l’adempimento, né vale a escludere l’ordine di ottemperare al giudicato.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato nascente da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania, con il quale il Comune intimato era stato condannato al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese. Il titolo, ritualmente notificato, non è stato impugnato ed è passato in giudicato.
Non avendo il Comune adempiuto spontaneamente, la società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’ottemperanza e, in via subordinata, la nomina di un Commissario ad acta. Il Comune si è costituito e ha dedotto che il credito era stato ammesso alla massa passiva e che era stato avviato l’iter di liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, ed è decorso il termine di art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.
La questione centrale attiene alla ripartizione dell’onere probatorio. Il Tribunale richiama il principio dell’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha assolto al proprio onere, fornendo la prova del fatto costitutivo del diritto secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) cod. proc. amm.
Su questa base, l’onere di dimostrare l’estinzione del diritto era a carico del Comune. Quest’ultimo, pur costituendosi in giudizio, non ha provato l’intervenuto pagamento di tutto quanto dovuto. La sola ammissione del credito alla massa passiva, dunque, non è sufficiente a integrare l’esatto e integrale adempimento.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con ordine al Comune di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Siracusa, con facoltà di delega, per gli adempimenti esecutivi in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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