Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 226 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Vige il principio dispositivo, in base al quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non voler più coltivare il giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione di opere stagionali, autorizzate con permesso stagionale ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 25/2011. L’atto impugnato era stato emesso all’esito di un sopralluogo edilizio, finalizzato a verificare la completa ottemperanza alle prescrizioni del permesso e la natura stagionale delle opere assentite. La ricorrente aveva agito anche contro la nota comunale antecedente all’ordinanza e contro il verbale di sopralluogo. Dopo la costituzione in giudizio del Comune e delle amministrazioni statali, la parte ricorrente aveva rinunciato all’istanza cautelare e, con atto depositato il 30 dicembre 2025, aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla controversia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la parte ricorrente, con atto depositato il 30 dicembre 2025, aveva espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi richiamato il principio giurisprudenziale per cui, in presenza di una simile dichiarazione, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Il fondamento di tale regola è stato individuato nel principio dispositivo, in forza del quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse.
Il Tribunale ha ritenuto che ricorressero ragioni equitative per compensare integralmente le spese di lite tra le parti. In accoglimento della dichiarazione della società, ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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