Ampliamento di concessione demaniale marittima equivale a nuova concessione (TAR Sicilia n. 1401 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione ex art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione finalizzata a un ampliamento di superficie non è, di per sé, una mera variazione del titolo concessorio. Quando l’estensione richiesta supera in modo significativo l’originaria concessione, per consistenza e caratteristiche l’area è suscettibile di autonoma e distinta concessione: il titolo integra allora il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima. Ne deriva l’applicabilità della disciplina regionale che subordina il rilascio alla coerenza con il PUDM: in assenza del piano, la concessione non può essere rilasciata. L’affidamento diretto al concessionario uscente, senza comparazione con gli altri operatori interessati, viola i principi eurounitari di concorrenza ed è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Una società controinteressata, titolare di una concessione demaniale marittima per circa 5.386 mq nel Comune di Pozzallo, presenta istanza ex art. 24 R.C.N. per ampliare l’area di ulteriori 12.500 mq. La Struttura Territoriale dell’Ambiente pubblica la domanda all’albo pretorio e la società ricorrente, operante nel settore dei cantieri navali e già titolare di altra concessione, propone opposizione, lamentando di non aver potuto presentare una domanda in concorrenza.

L’amministrazione respinge l’opposizione. La ricorrente impugna il diniego e, in sede di motivi aggiunti, l’Atto formale con cui l’Assessorato autorizza l’ampliamento, nonché l’archiviazione della propria istanza di concessione sulla medesima area. La questione centrale è se l’ampliamento costituisca variazione di un titolo esistente o rilascio di nuovo titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.: il rilascio del titolo finale consolida la situazione sfavorevole dedotta, rendendo inutile una pronuncia sul diniego. Rigetta invece l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti, perché l’amministrazione non ha dato la prova rigorosa della piena conoscenza anteriore dell’atto.

Nel merito, la Corte respinge il motivo sulla incompetenza. La Struttura Territoriale è articolazione del Dipartimento ambientale competente per l’istruttoria ex art. 24; l’atto finale è adottato dall’Area competente. Non ricorre dunque il difetto assoluto di competenza, che presuppone l’attribuzione del potere a un’amministrazione radicalmente diversa, né il vizio relativo.

Il secondo motivo è fondato. La disciplina dell’art. 24 si colloca a valle dell’affidamento e, facendo eccezione al principio eurounitario della gara, va interpretata restrittivamente. L’ampliamento diretto è ammesso solo in presenza di situazioni eccezionali, quando l’estensione è obiettivamente funzionale e necessaria al proficuo utilizzo del bene già concesso, con consistenza minima. Qui l’area richiesta supera il doppio dell’originaria: il titolo è quindi una nuova concessione, con applicazione dell’art. 2 della L.R. n. 32/2020. Manca l’attestazione di coerenza con il PUDM, condizione necessaria: in sua assenza la concessione non può essere rilasciata.

Anche il quarto motivo è accolto. L’amministrazione avrebbe dovuto verificare che la maggiore superficie non fosse idonea a costituire oggetto di autonoma concessione e comparare l’interesse del concessionario con quello degli altri operatori. La motivazione del diniego dell’opposizione, apodittica sul punto, è insufficiente.

La Corte accoglie i motivi aggiunti e annulla l’Atto formale impugnato, condannando l’amministrazione e la controinteressata alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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