Esecuzione del giudicato sulla carta docente: commissario ad acta e astreintes (TAR Lombardia n. 992 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo portato dal giudicato, la condanna a dare completa esecuzione al titolo entro un termine stabilito, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorre dal giorno in cui si verifica l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati, non dal maturarsi del ritardo già contestato. Il commissario ad acta nominato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice non dà luogo a liquidazione di compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 07 maggio 2024 che accerta e dichiara il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di 500,00 euro per ciascun anno, e condanna l’amministrazione a metterla a disposizione.

Nonostante la notifica del titolo, effettuata il 10.04.2024, e il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria il 20.09.2024, l’obbligo è rimasto inadempiuto. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla fissazione di una somma di denaro per ogni ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa azionata è adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

L’Amministrazione è conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega, il quale adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e ogni altra operazione strumentale.

Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.

Quanto alla richiesta di astreintes, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità, tuttavia, deve decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli articoli 26 e 39 c.p.a., nell’importo di 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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