Esecuzione del giudicato e termine di adempimento della pubblica amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 39 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) decorre dalla notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’Amministrazione. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti per il rimedio di ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, ordina l’adempimento entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. La mancata costituzione dell’Amministrazione in giudizio consente di ritenere non contestato l’omesso adempimento.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, con sentenza n. 534/2023 in data 10 agosto 2023, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 1.500,00. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della Cancelleria in data 2 ottobre 2024.

Ritenendo la decisione rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio di ottemperanza. Alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente, e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, non costituitasi, è emersa la fondatezza della domanda.

Il passaggio decisivo riguarda la decorrenza del termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il Collegio ha ritenuto che tale termine fosse ormai scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza in data 29 agosto 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.

La decisione si fonda su un orientamento consolidato, richiamato con la formula “ex multis“, che ricomprende pronunce del TAR Sicilia, Catania, del TAR Calabria, Catanzaro e Reggio Calabria, del TAR Umbria, del TAR Sicilia, Palermo, e del TAR Veneto. Da tali precedenti si ricava che la notificazione al domicilio digitale è sufficiente a far decorrere il termine di adempimento.

In accoglimento della domanda, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 700,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, seguono la soccombenza del Ministero e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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