Muro di cinta trasformato in muro di contenimento per rialzo terreno (TAR Campania n. 1086 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un terrapieno che innalzi artificialmente la quota del terreno a ridosso di un muro di cinta ne determina la riqualificazione funzionale in muro di contenimento, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di intervento idoneo a modificare in modo permanente lo stato dei luoghi e l’assetto urbanistico dell’area. Ove tale titolo manchi, l’opera integra una nuova costruzione abusiva e legittima l’ordinanza di demolizione. Il potere di disporre la fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ha carattere eccezionale e derogatorio: non costituisce condizione di legittimità dell’ordine di demolizione e la relativa valutazione è riservata alla fase esecutiva, con onere probatorio rigoroso a carico del privato.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile in Angri, avevano realizzato una recinzione del lotto in forza di autorizzazione edilizia risalente al 1999. Il Comune, a seguito della diffida del confinante e di un verbale di accertamento, ha emesso un’ordinanza di sospensione lavori e un’ordinanza di ripristino, qualificando il muro di cinta come muro di contenimento e contestando l’alterazione della quota del terreno. I proprietari hanno impugnato gli atti, sostenendo che il muro fosse conforme al titolo e che difettassero l’istruttoria e la motivazione sul piano di campagna naturale. Successivamente hanno presentato motivi aggiunti avverso il diniego dell’istanza ex art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida, decidendo sulla questione di più pronta soluzione — l’infondatezza nel merito — senza esaminare le eccezioni preliminari. Ha richiamato la giurisprudenza amministrativa e civile che ammette tale inversione dell’ordine logico delle questioni.

Nel merito, il Tribunale ha ribadito che il permesso di costruire è necessario per i terrapieni e i muri di contenimento che abbiano prodotto un dislivello o accentuato quello esistente. Ciò che rileva è la struttura dell’opera e la sua capacità di mutare in modo permanente lo stato dei luoghi. Ha richiamato sul punto Cons. Stato Sez. IV n. 7560 del 13 settembre 2024.

Secondo la prospettazione dell’amministrazione, la costruzione contestata aveva reso la quota del fondo più alta di un metro rispetto al terreno a valle. La Corte ha ritenuto che ad essere abusivo non fosse il muro in sé, coperto dall’autorizzazione del 1999, bensì il rialzo artificiale del terreno a ridosso dello stesso: tale intervento trasforma “di fatto” il muro di cinta in muro di contenimento, ricadendo nel perimetro della nuova costruzione e richiedendo il titolo abilitativo. Ha richiamato Cons. Stato Sez. IV n. 3787/2012 e Cass. civ. n. 12203 del 14 aprile 2022, secondo cui, in caso di dislivello artificiale, il muro rientra nel concetto tecnico-giuridico di costruzione.

Ne è derivata la legittimità dell’ordine di demolizione, giustificato dalla mancanza del presupposto abilitativo e dalla violazione delle norme tecniche. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha escluso ogni illegittimità del diniego di fiscalizzazione: il potere ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e non compete all’amministrazione valutarlo prima dell’emissione dell’ordine; spetta al privato dimostrare in modo rigoroso, in fase esecutiva, l’obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio alla parte conforme. Il ripristino resta possibile mediante eliminazione del terrapieno.

È stata infine respinta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non essendo provati il dolo o la colpa grave. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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