Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2607 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., postula che il ricorrente abbia ritualmente dichiarato, nelle forme di legge, il venir meno dell’interesse alla decisione di merito della controversia. Tale declaratoria di improcedibilità non richiede un accertamento nel merito delle questioni prospettate con il ricorso, essendo il giudice tenuto esclusivamente a verificare la sussistenza dei presupposti processuali per la definizione del giudizio in rito. L’avvenuto raggiungimento tra le parti di un accordo transattivo, che disciplini in via definitiva i rapporti controversi e le aree oggetto dei provvedimenti impugnati, costituisce idoneo presupposto perché il collegio dichiari la carenza di interesse al ricorso senza scrutinare i motivi di gravame, con conseguente compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte di un condominio, del provvedimento del Comune di Milano che disponeva l’annullamento d’ufficio di una SCIA presentata per l’installazione di un ascensore esterno e l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi. L’Amministrazione aveva avviato il procedimento sulla base della segnalazione di un comproprietario che lamentava la violazione dei propri diritti dominicali. Il condominio ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, nonché vizi di istruttoria e di motivazione.
Nella fase cautelare, il TAR aveva accolto l’istanza di sospensione limitatamente all’ordine di ripristino, ritenendo le questioni di fumus meritevoli di approfondimento in sede di merito. Nelle more del giudizio, parte ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando l’avvenuto raggiungimento di un accordo con le altre parti che definiva la disciplina delle aree comuni oggetto dei provvedimenti impugnati, superando le contestazioni del Comune.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal condominio ricorrente in data 20 maggio 2026, con la quale era stata rappresentata l’intervenuta definizione consensuale della vicenda. Il Collegio ha rilevato che l’accordo raggiunto tra le parti conteneva la regolamentazione definitiva delle aree comuni del fabbricato, ivi comprese quelle specificamente interessate dai provvedimenti impugnati, così determinando il superamento delle ragioni di contestazione poste dall’Amministrazione comunale.
La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse del ricorrente alla decisione di merito. Il Tribunale ha precisato che la definizione in rito prescinde dall’esame dei motivi di ricorso, non essendo più necessario scrutinare la fondatezza delle censure dedotte quando la controversia abbia trovato composizione tra le parti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, giustificata proprio dalla natura della pronuncia adottata e dalla complessità della vicenda contenziosa, come già rilevato in sede cautelare. La sentenza è stata dichiarata esecutiva nei confronti dell’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., completando così il quadro delle statuizioni di natura processuale.
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Nota della Redazione
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