Calcolo del fine pena delle pene sostitutive spetta al magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 10781 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
All’esito della trasmissione della sentenza costituente il titolo esecutivo da parte del pubblico ministero e dell’adozione dell’ordinanza ex art. 62 della legge n. 689 del 1981, la competenza a provvedere sull’esecuzione della pena sostitutiva e, in particolare, sul computo del fine pena appartiene al magistrato di sorveglianza. Questi, una volta investito della fase esecutiva, non può restituire gli atti al pubblico ministero per la determinazione del termine della pena sostitutiva, non essendo il pubblico ministero titolare di tale funzione dopo la fase propulsiva. Il provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero è abnorme, perché determina un’anomala regressione del procedimento esecutivo e ne causa la stasi non altrimenti superabile. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per l’ulteriore corso.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria, chiamato dalla Direzione dell’istituto penitenziario a comunicare la data del fine pena relativo a una pena sostitutiva della semilibertà in corso di espiazione, ha disposto con atto del 20 ottobre 2024 la trasmissione degli atti al Pubblico ministero di quella sede per l’emanazione dell’ordine di esecuzione e dello stato esecutivo.
Il magistrato ha ritenuto che spettasse al pubblico ministero, in forza del principio generale desumibile dall’art. 659 cod. proc. pen., indicare durata e scadenza di qualunque pena, comprese quelle sostitutive. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 della legge n. 689 del 1981 e l’abnormità dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’assetto delineato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha ridisegnato il riparto di competenze nell’esecuzione delle pene sostitutive. L’art. 661 cod. proc. pen. attribuisce al pubblico ministero la sola fase propulsiva, consistente nella trasmissione della sentenza irrevocabile al magistrato di sorveglianza, e fissa in capo a quest’ultimo la competenza in materia di esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliari sostitutive.
Il Collegio richiama la linea già tracciata in tema di revoca, dove si è affermata la competenza funzionale del magistrato di sorveglianza anche dopo le modifiche del d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. I n. 9282 del 12.01.2024). A conferma, la Corte valorizza la traccia testuale dell’art. 68 della legge n. 689 del 1981, che riserva al giudice (per il lavoro di pubblica utilità) e al magistrato di sorveglianza (per le altre pene sostitutive) la determinazione della durata residua della pena.
Nel caso concreto, la fase introduttiva di competenza del pubblico ministero si era già esaurita con l’emissione del provvedimento di esecuzione delle sanzioni sostitutive in data 2.10.2024 e con la trasmissione del titolo al magistrato di sorveglianza, che aveva adottato l’ordinanza di conferma in data 4.10.2024, ex art. 62 cit. Il procedimento era dunque già passato alla fase di competenza del magistrato di sorveglianza.
La Corte esclude che l’art. 659 cod. proc. pen. possa fondare un generale potere-dovere del pubblico ministero: quella norma attiene alla carcerazione o scarcerazione conseguenti a provvedimenti della magistratura di sorveglianza nell’esecuzione di pena detentiva, non all’esecuzione delle pene sostitutive. Pertanto, una volta avviata l’esecuzione, gli adempimenti e il calcolo del fine pena competono al magistrato di sorveglianza.
Il provvedimento impugnato è abnorme: ha fatto regredire il procedimento a uno stadio già esaurito e ha imposto al pubblico ministero un adempimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, destinato a dare luogo a un atto nullo, cagionando una stasi del subprocedimento non altrimenti superabile. Ne deriva l’annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Alessandria per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.