Esecuzione dello sgombero dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 6623 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento di sgombero di un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale determina il venir meno dell’interesse del ricorrente alla pronuncia di merito, poiché questi non potrebbe ricavare alcun vantaggio dall’annullamento di un atto già integralmente eseguito. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non trova ostacolo nella mancata manifestazione, ex art. 34, comma 3, c.p.a., dell’interesse all’accertamento della illegittimità del provvedimento a fini risarcitori. Resta altresì inammissibile per difetto di interesse la censura concernente la sola parte del provvedimento che si limiti a preannunciare il recupero di una somma non specificata, in quanto priva di effetti lesivi attuali.

Il Fatto

Il Comune di Anzio, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili, adottava un’ordinanza di sgombero degli stessi, contestualmente avviando le procedure per il recupero delle somme dovute per l’occupazione sine titulo. La ricorrente impugnava l’ordinanza, proponendo dapprima ricorso straordinario al Capo dello Stato e, successivamente, a seguito dell’opposizione del Comune, trasponendo il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48, comma 1, c.p.a.

La ricorrente deduceva la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione e del successivo atto di accertamento dell’inottemperanza, circostanza che avrebbe reso inefficaci i provvedimenti consequenziali, e lamentava la violazione del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Nelle more del giudizio, il Comune ha depositato il verbale attestante l’esecuzione dello sgombero, avvenuta in data anteriore all’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’esecuzione dell’ordinanza di sgombero, documentata dal verbale di presa di possesso, determina il venir meno dell’interesse della ricorrente a una pronuncia di merito. L’immobile, già acquisito al patrimonio comunale per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, non era più nella disponibilità della ricorrente, la quale non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dall’annullamento di un provvedimento già integralmente eseguito. A nulla rileva che la ricorrente non abbia manifestato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., un interesse all’accertamento della illegittimità del provvedimento a fini risarcitori.

Il Tribunale ha inoltre escluso che potesse inficiare tale conclusione il riferimento, contenuto solo nella parte in fatto, alla pretesa non debenza dell’indennità di occupazione. Tale censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, poiché il provvedimento impugnato, sul punto, si limitava a preannunciare il recupero di una somma non specificata a titolo di indennità risarcitoria, senza produrre una lesione attuale ed effettiva.

Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., compensando le spese di lite in ragione dell’esito in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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