Valutazioni discrezionali della commissione di gara sindacabili solo per illogicità manifesta (TAR Lombardia n. 3521 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della commissione giudicatrice sull’offerta tecnica, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica sindacabile in sede giurisdizionale solo nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti, dell’errore di fatto e della carenza istruttoria. Non è consentito al giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione né rinnovare il confronto tecnico tra le offerte. Il mero dissenso sul punteggio attribuito o la diversa preferenza per soluzioni migliorative non integra di per sé vizio di legittimità. La valutazione delle migliorie compete alla commissione di gara, il cui prudente apprezzamento è sindacabile solo in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta.
Il Fatto
Una società cooperativa, attuale operatore uscente del servizio di trasporto sanitario, ha impugnato l’aggiudicazione di una procedura aperta indetta da una ASST lombarda per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario, risultando terza in graduatoria con 78,45 punti, alle spalle dell’aggiudicataria (86,10 punti) e della seconda classificata (78,64 punti).
Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento e illogicità nell’assegnazione dei punteggi, contestando la valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e della seconda classificata sotto plurimi profili: assetto organizzativo, orario di prenotazione del servizio, certificazione “guida sicura” del personale, proposte migliorative, software gestionale e sistema di geolocalizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il principio per cui le valutazioni della commissione giudicatrice sull’offerta tecnica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può anteporre la propria idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dalla stazione appaltante, sindacabile solo nei limiti dell’illogicità della soluzione o dell’evidente travisamento dei presupposti.
Quanto al sub criterio sull’assetto organizzativo, il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva riportato solo parzialmente il parametro di valutazione, che includeva sia l’assetto organizzativo sia il processo di erogazione del servizio: la commissione aveva motivato il giudizio positivo sull’offerta dell’aggiudicataria proprio valorizzando l’articolazione e la tracciabilità del processo, in una valutazione discrezionale non manifestamente illogica.
Con riguardo all’orario di prenotazione, il Tribunale ha condiviso le controdeduzioni della stazione appaltante, secondo cui la differenza tra il termine delle ore 17,00 e quello delle ore 15,30 del giorno antecedente non era di poco conto, essendo funzionale alle esigenze organizzative dei reparti e alla dimissione dei pazienti nel pomeriggio; inoltre, l’offerta della ricorrente non evidenziava le misure specifiche per garantire il rispetto dei tempi.
In ordine alla certificazione “guida sicura”, il Tribunale ha precisato che il suo possesso non costituiva requisito di partecipazione ma criterio di valutazione della qualificazione professionale del personale, sicché l’offerente poteva legittimamente prevedere la formazione del personale assunto tramite la clausola sociale attraverso corsi annuali; in ogni caso, la censura non avrebbe sortito alcun vantaggio per la ricorrente, stante il distacco di 7,65 punti dalla prima classificata. Infine, il Collegio ha ritenuto non illogica la diversa valorizzazione delle proposte migliorative e ha respinto le censure relative al software e alla geolocalizzazione, fondate sul presupposto non dimostrato dell’identità dei sistemi proposti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.