Canoni demaniali: la nuova classificazione non si applica alle concessioni in proroga (TAR Lazio n. 937 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione delle aree demaniali marittime in categorie di valenza turistica, ai sensi dell’art. 1, comma 251, della legge n. 296/2006 e dell’art. 46-bis della legge regionale Lazio n. 13/2007, si applica esclusivamente alle concessioni rilasciate o rinnovate in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 296/2006, non anche alle concessioni in proroga. Ne consegue l’illegittimità delle richieste di pagamento del canone adeguato ai nuovi parametri rivolte ai titolari di concessioni in proroga, mentre restano legittime quelle indirizzate ai titolari di concessioni rilasciate successivamente. L’annullamento giurisdizionale dell’atto amministrativo presupposto, avente natura programmatica e non regolamentare, produce effetti solo tra le parti del relativo giudizio; i soggetti che non hanno impugnato l’atto presupposto possono comunque far valere i vizi propri dei provvedimenti consequenziali.
Il Fatto
Alcuni concessionari di aree demaniali marittime nel territorio del Comune di Sabaudia, dichiaratisi titolari di concessioni in proroga ex lege, impugnavano le richieste di pagamento del canone concessorio provvisorio per l’anno 2015. Il Comune aveva provveduto, con delibera di Giunta n. 116 del 2014, alla riqualificazione delle aree demaniali da classe B a classe A, ad alta valenza turistica, sulla base dell’art. 46-bis della legge regionale Lazio n. 13/2007, richiedendo il pagamento del canone adeguato ai nuovi parametri.
I ricorrenti deducevano, sotto un primo profilo, l’illegittimità derivata delle richieste rispetto alla delibera presupposta e, sotto un secondo profilo, un vizio proprio consistente nell’erronea applicazione dei nuovi criteri di determinazione del canone a concessioni in proroga e non a quelle oggetto di rinnovo. Nel corso del giudizio, i ricorrenti depositavano la sentenza del Consiglio di Stato n. 657/2024 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato la delibera di Giunta n. 116/2014.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando che dall’annullamento della delibera di Giunta n. 116/2014, disposto dal Consiglio di Stato, discende l’illegittimità delle conseguenti richieste di pagamento per i ricorrenti che erano stati parti del giudizio definito da quella sentenza. Ha tuttavia precisato che la delibera, avendo natura amministrativo-programmatica e non regolamentare, non produce effetti erga omnes: i concessionari che non l’avevano impugnata non possono giovarsi del relativo giudicato annullatorio.
Tale circostanza non determina però l’inammissibilità del ricorso, poiché i ricorrenti avevano contestato le richieste di pagamento anche per vizi propri, censurando l’applicazione dei nuovi criteri di calcolo del canone alle concessioni in proroga anziché a quelle nuove o rinnovate. Sul presupposto, non contestato dal Comune, dello stato di concessionari in proroga, il Tribunale ha scrutinato la fondatezza della censura alla luce del quadro normativo di riferimento.
L’art. 1, comma 251, della legge n. 296/2006, nel determinare i canoni annui per le concessioni «rilasciate o rinnovate» con finalità turistico-ricreative, non ricomprende le proroghe. In coerenza con l’interpretazione fornita dalla Regione Lazio con la circolare del 2013, richiamata anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 657/2024, la nuova classificazione delle aree demaniali si applica solo alle concessioni rilasciate o rinnovate in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 296/2006.
Applicando tale principio ai singoli concessionari, il Tribunale ha ritenuto illegittime le richieste di pagamento rivolte al ricorrente subentrato in una concessione del 2004 e agli eredi del titolare di una concessione rilasciata nel 2005. Ha invece ritenuto legittime le richieste indirizzate alle società titolari di concessioni rilasciate nel 2008, in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 296/2006, rigettando per esse il ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, con declaratoria di irripetibilità del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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