Esenzione ICI abitazione principale anche con più unità catastali (Cass. civ. Sez. V n. 10218 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono. Assume rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali, ma la prova dell’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato. Resta ferma la spettanza della detrazione prevista dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 una sola volta per tutte le unità. Il concetto di abitazione principale non ha alcuna relazione con quello di unica unità immobiliare catastale.

Il Fatto

Un contribuente, proprietario di un’abitazione principale in Roma, aveva visto il proprio immobile, originariamente unitario, suddividersi in due distinte unità catastali adiacenti all’esito di lavori di ristrutturazione. L’ente impositore aveva emesso un avviso di accertamento per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2010, disconoscendo l’esenzione per abitazione principale rispetto a una delle due unità catastali. Dopo l’annullamento parziale in autotutela, che riduceva la pretesa riconoscendo l’agevolazione per una sola unità, la controversia giungeva dapprima davanti al giudice di primo grado, che respingeva il ricorso, e poi in appello, ove la Commissione tributaria regionale riformava la decisione accogliendo la tesi del contribuente.

L’ente locale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disciplina dell’esenzione e il cattivo governo delle regole probatorie.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini dell’ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità catastali come abitazione principale non impedisce l’applicazione dell’agevolazione a tutte, purché il complesso abitativo risultante non ecceda la categoria catastale delle singole unità e sia provata l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile nel suo insieme. Irrilevante resta, dunque, l’autonoma identificazione catastale dei due appartamenti.

La sentenza impugnata si è uniformata a tale principio, valorizzando l’utilizzazione unitaria da parte del proprietario a fronte della duplice intestazione catastale. La Corte sottolinea come il concetto di abitazione principale non abbia alcuna connessione con quello di unica unità immobiliare catastale e come il d.l. n. 86/2005 abbia rafforzato il favore del legislatore per la prima casa, autorizzando i Comuni a ridurre le aliquote per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile e comunque infondato. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice abbia addossato l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. richiede che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non la mera attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune di esse, attività riservata all’art. 116 cod. proc. civ.

Il ricorrente contesta in realtà la valutazione delle risultanze probatorie, chiedendo una revisione del merito preclusa al giudice di legittimità. L’apprezzamento dei fatti e delle prove resta sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo logico-formale e di correttezza giuridica. Il giudice di appello, d’altro canto, ha accertato che le due unità non risultavano locate a terzi e che erano state utilizzate entrambe dall’intestatario.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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