Accertamento con studi di settore e inerzia nel contraddittorio endoprocedimentale (Cass. civ. Sez. 5 n. 4298 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario standardizzato con applicazione degli studi di settore, il mancato riscontro del contribuente all’invito al contraddittorio endoprocedimentale giustifica l’adozione dell’atto impositivo sulla base delle sole risultanze del disallineamento tra lo standard e il reddito dichiarato. In sede processuale, la medesima inerzia non esonera l’Ufficio dall’onere di dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto, ma costituisce un elemento che il giudice può valutare nel quadro probatorio complessivo, anche ai fini della verifica dell’individuazione dello studio applicabile. L’eventuale mancata partecipazione al contraddittorio non preclude al contribuente di proporre, innanzi al giudice tributario, ogni eccezione e prova utile, senza essere vincolato alle difese svolte nella fase amministrativa. La censura di omesso esame di un fatto storico decisivo è inammissibile quando miri, in realtà, a ottenere una nuova e diversa valutazione del merito, preclusa nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato, ai fini IRPEF e IRAP, un maggior reddito di impresa sulla base dello studio di settore applicato all’attività del contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, valorizzando il mancato riscontro del contribuente all’invito al contraddittorio endoprocedimentale e la genericità delle difese, incentrate sulla sola crisi generale del comparto. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado sulla base delle medesime argomentazioni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi; l’Agenzia delle Entrate non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nello svolgimento di un’attività artigianale non riconducibile alle categorie dello studio di settore applicato. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando il perimetro del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel testo introdotto dal d.l. n. 83/2012. La sentenza impugnata aveva infatti preso in considerazione e valutato il fatto storico dell’erronea individuazione del c.d. cluster, ritenendo decisiva la valenza probatoria della mancata risposta all’invito al contraddittorio. La censura, sotto la forma della denuncia dell’omesso esame, mirava ad ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Peraltro, la questione non era stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. e dell’art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993, per non avere la CTR verificato l’assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’Ufficio. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, ricostruendo il sistema delineato dall’art. 62-sexies, terzo comma, d.l. n. 331/1993 e richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26635 del 2009: l’accertamento mediante studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità nasce solo all’esito del contraddittorio, obbligatorio a pena di nullità. Qualora il contribuente, ritualmente invitato, resti inerte, l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla base del solo scostamento e il giudice può valutare tale comportamento nel quadro probatorio complessivo.
La Corte ha precisato che non è sufficiente la mera allegazione di circostanze idonee a contrastare la presunzione, essendo necessario che il contribuente provi la sussistenza di fatti che allontanino la sua attività dal modello standard, mentre sull’ente impositore incombe l’onere di dimostrare l’applicabilità dello standard al caso concreto. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è discostata da tali principi, avendo valorizzato l’inerzia del contribuente per ritenere non fondate su adeguato supporto probatorio le obiezioni difensive, con una valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso