Esenzione IMU limitata agli alloggi sociali ex d m 22 aprile 2008 (Cass. civ. Sez. V n. 877 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli immobili posseduti dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ma soltanto a quelli che presentano le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008. La diversa previsione del comma 10 del medesimo articolo, riferita alle detrazioni per abitazione principale, concerne gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti comunque denominati e non estende l’esenzione. L’onere di provare la condizione oggettiva di alloggio sociale grava sulla contribuente, trattandosi di esenzione, e la relativa verifica in concreto spetta al giudice di merito.

Il Fatto

Una società di edilizia residenziale pubblica impugnava davanti alla giustizia tributaria l’avviso di accertamento emesso da un Comune per l’IMU relativa all’anno 2015, riguardante gli immobili di sua proprietà. La contribuente sosteneva che tutti gli alloggi dell’ente dovessero fruire dell’esenzione, in quanto inseriti nel sistema regionale dei servizi abitativi.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della contribuente, confermando la legittimità dell’accertamento. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, mentre il Comune resisteva con controricorso chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina congiuntamente i due motivi, logicamente connessi, perché entrambi riguardano la sussistenza del requisito oggettivo dell’esenzione IMU per gli immobili destinati ad alloggio sociale.

Il Collegio richiama il principio già affermato dalla Sez. V, ordinanza n. 14511 del 23.05.2024: l’esenzione non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli IACP, ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati.

La Corte sottolinea che è la stessa norma a differenziare le due ipotesi. L’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 prevede espressamente che l’imposta non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto ministeriale del 2008. Il comma 10 del medesimo articolo, invece, riferisce la detrazione di 200,00 euro per gli immobili adibiti ad abitazione principale agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati. Il sistema normativo è chiaro nel distinguere le due fattispecie e non può quindi trovare applicazione la tesi dell’esenzione per tutti gli immobili dell’ente, a prescindere dalla prova della loro condizione oggettiva.

Quanto all’onere probatorio, la Corte ribadisce, richiamando la Sez. V, ordinanza n. 20971 del 26.07.2024, che la prova spetta alla contribuente, trattandosi di esenzione. Né la legge regionale invocata dalla ricorrente prevede un’obbligatoria esenzione IMU: essa dispone soltanto l’inserimento degli immobili nel sistema regionale dei servizi abitativi, cosa diversa dall’esenzione, ed è peraltro entrata in vigore dopo l’anno di imposta oggetto del giudizio.

Il ricorso viene tuttavia accolto sotto diverso profilo. La decisione impugnata non compie un’analisi specifica delle caratteristiche degli alloggi, nonostante la relazione tecnica asseverata prodotta dalla ricorrente. La verifica in concreto dei requisiti per l’esenzione deve essere svolta dal giudice di merito e non può essere effettuata in sede di legittimità, perché investe questioni di fatto e la valutazione delle prove. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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