La cessazione della materia del contendere per rottamazione non estingue l’appello incidentale dell’ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 16418 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è ammissibile, anche in caso di omessa o erronea indicazione della parte, quando dal contenuto complessivo dell’atto o dal riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio sia agevole identificare con certezza la parte stessa ovvero risulti evidente che si sia trattato di un errore materiale. La cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193/2016 e all’art. 1 d.l. n. 148/2017 opera solo con riferimento alla parte del credito effettivamente oggetto della cartella di pagamento e della rottamazione; ove l’ufficio finanziario abbia proposto appello incidentale per una diversa e ulteriore quota della pretesa, già oggetto di sgravio, permane il suo interesse a ottenere una decisione su tale domanda, con la conseguente prosecuzione del giudizio.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato due atti di recupero relativi all’indebito utilizzo del credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000, nonché la successiva cartella di pagamento. Nel corso del giudizio di secondo grado, la società aderiva alla definizione agevolata dei carichi recati dall’iscrizione a ruolo e dalla cartella impugnata, depositando la comunicazione dell’agente della riscossione e chiedendo la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Il giudice d’appello, in assenza di opposizione dell’Agenzia delle Entrate, dichiarava l’estinzione dell’intero giudizio. Avverso tale decisione l’ufficio finanziario proponeva ricorso per cassazione, deducendo che la rottamazione aveva riguardato solo una parte del credito, mentre restava impregiudicata la quota oggetto del proprio appello incidentale, già interessata da un provvedimento di sgravio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, il quale aveva rilevato che l’atto era stato notificato alla persona fisica e non alla società, parte del giudizio di merito. Richiamando il proprio consolidato orientamento, di cui da ultimo a Cass. n. 317/2025, la Corte ha affermato che l’errore materiale nell’indicazione della parte non determina l’inammissibilità del ricorso quando l’identificazione della stessa risulti agevole dal contenuto complessivo dell’atto e dagli atti dei precedenti gradi di giudizio. Nel caso di specie, la pronuncia impugnata era stata emessa nei confronti della società, della quale l’intimato era legale rappresentante.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 366, primo comma, n. 1, c.p.c., la Corte ha ritenuto il ricorso autosufficiente, in quanto l’atto conteneva il riferimento all’atto di sgravio del 17.6.2015 e la riproduzione degli elementi necessari a valutare la fondatezza delle censure, senza necessità di accedere a fonti esterne (cfr. Cass. n. 21712/2020).
Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la richiesta di cessazione della materia del contendere era riferita esclusivamente all’appello principale della società, mentre l’ufficio aveva proposto appello incidentale con riferimento alla quota di credito non interessata dalla cartella, essendo stata oggetto di un precedente sgravio. La rottamazione e la successiva compensazione non potevano, pertanto, estendere i loro effetti a tale diversa e ulteriore parte della pretesa, rispetto alla quale l’amministrazione finanziaria conservava un concreto interesse a ottenere una pronuncia.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rilevando che il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione solo parziale del giudizio e proseguire nell’esame dell’appello incidentale dell’ufficio, e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti e per la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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