Motivazione apparente della CTR e minimo costituzionale secondo il giudice del rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 28451 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice di merito omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li enuncia senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo sull’esattezza del ragionamento. In tal caso la sentenza resta sprovvista del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. e deve essere cassata con rinvio. La regola opera anche nel processo tributario, con riferimento all’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992. Il giudice del rinvio è tenuto a verificare l’eventuale applicabilità retroattiva della disciplina sopravvenuta in materia di impugnazione della cartella di pagamento asseritamente non notificata.

Il Fatto

Il contribuente impugna una cartella di pagamento che assume non essergli stata notificata. Le sue ragioni non trovano accoglimento nei gradi di merito: la Commissione tributaria regionale del Veneto conferma la pronuncia di primo grado di rigetto del ricorso.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la nullità della decisione per motivazione solo apparente, la violazione delle regole sul disconoscimento delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento e l’omessa considerazione della mancata produzione della raccomandata informativa. L’Agenzia delle entrate si costituisce per l’eventuale discussione in pubblica udienza; l’agente della riscossione resta intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi e concentra l’attenzione sul primo, con il quale il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992, prospettando la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente.

Il motivo è fondato, con assorbimento dei restanti. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione si configura quando il giudice di merito non indica gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, oppure li indica senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. Sez. VI-5 n. 9105/2017). In tali casi la sentenza resta priva del minimo costituzionale, secondo la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014, richiamata dalla successiva Cass. Sez. VI-5 n. 5209/2018 e, in termini, da Cass. Sez. V n. 24313/2018.

Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata si risolve in tre affermazioni testuali: la conferma dell’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso; l’irrilevanza oggettiva dell’omessa notifica nella forma richiesta dal contribuente; l’assorbimento degli altri argomenti. Per la Corte è di tutta evidenza che tale motivazione non rende intellegibile il percorso seguito dal giudice né percepibile il fondamento della decisione, concretizzando un chiaro esempio di motivazione apparente.

Accolto il primo motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame. Il giudice del rinvio dovrà inoltre verificare l’eventuale applicabilità retroattiva della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 602/1973, nella lettura che ammette la diretta impugnazione della cartella asseritamente non notificata quando il debitore dimostri il pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo, secondo i richiami delle Sezioni Unite n. 26283/2022 e n. 12459/2024. Spetterà al giudice del rinvio regolare le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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