Esenzione IMU immobili merce: la dichiarazione è presupposto necessario (Cass. civ. Sez. 5 n. 3604 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione della dichiarazione di cui all’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013 costituisce presupposto necessario, previsto a pena di decadenza, per beneficiare dell’esenzione IMU dei c.d. immobili merce. Tale onere formale non può essere sostituito da altre forme di denuncia né superato dalla conoscenza aliunde del Comune. La norma sopravvenuta di cui all’art. 1, comma 769, legge n. 160/2019, che ha eliminato l’espressa comminatoria della decadenza, ha natura innovativa e non interpretativa; pertanto non opera retroattivamente per le annualità d’imposta precedenti, non essendo invocabile il principio del favor rei previsto dall’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, applicabile alle sole sanzioni.

Il Fatto

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, accogliendo l’appello della società contribuente, aveva annullato un avviso di accertamento IMU emesso da Roma Capitale per l’anno d’imposta 2015. Il giudice d’appello aveva riconosciuto l’esenzione di cui all’art. 2 d.l. n. 102/2013 per i fabbricati merce, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5-bis della medesima disposizione.

Avverso tale decisione, Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013 e dell’art. 1, comma 769, legge n. 160/2019, sostenendo che l’omissione dichiarativa costituisse ostacolo al riconoscimento del beneficio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso fondato. Richiamando la costante interpretazione dei precedenti (Cass. 28806/2023, Cass. 33849/2025), la Sezione Tributaria ha chiarito che la dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013 integra un preciso onere formale, espressamente comminato a pena di decadenza, la cui omissione preclude il diritto all’esenzione. Tale onere non può ritenersi assolto da altre forme di comunicazione né tantomeno dalla circostanza che l’ente impositore fosse a conoscenza dei fatti legittimanti il beneficio.

Quanto alla disciplina sopravvenuta, la Corte ha escluso che l’art. 1, comma 769, legge n. 160/2019 possa trovare applicazione per l’annualità oggetto di giudizio (2015). La norma ha natura innovativa, avendo eliminato l’espressa comminatoria della decadenza e ridefinito gli obblighi dichiarativi, e non può quindi operare retroattivamente. Il principio del favor rei di cui all’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, che consente l’applicazione della legge più favorevole sopravvenuta, riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non può essere esteso ai presupposti sostanziali dell’imposta.

In ogni caso, la legge di Bilancio 2020 non ha abrogato il comma 5-bis dell’art. 2 d.l. n. 102/2013, limitandosi a disciplinare le nuove modalità di presentazione della dichiarazione e i relativi effetti per gli anni successivi. La vigenza dell’obbligo dichiarativo per il periodo in contestazione, unitamente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative ai sensi dell’art. 14 preleggi, ha indotto la Corte a cassare la sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente, che è stata condannata alla rifusione delle spese giudiziali di tutti i gradi di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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