Sanzioni per fatture inesistenti: il raddoppio dei termini segue il tributo (Cass. civ. Sez. 5 n. 19596 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le violazioni “collegate al tributo”, ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472/1997, sono solo quelle che incidono sulla determinazione ovvero sul pagamento del tributo. La sanzione per l’utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ex art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, costituisce violazione sostanziale collegata al tributo, sussistendo un rapporto di pregiudizialità necessaria tra l’accertamento dell’obbligazione tributaria e la fattispecie illecita. Per tale sanzione il termine di decadenza non è quello residuale quinquennale di cui all’art. 20 d.lgs. n. 472/1997, ma quello previsto per l’accertamento del tributo, inclusivo del raddoppio dei termini in presenza di fatti costituenti reato. L’erronea adozione del procedimento ordinario di cui all’art. 16 d.lgs. n. 472/1997 non determina la nullità dell’atto di irrogazione, in assenza di espressa previsione e di concreto pregiudizio per la difesa del contribuente.
Il Fatto
A seguito di un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA relativa all’anno 2015, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un distinto atto di contestazione con il quale irrogava la sanzione del 25% per l’utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. L’atto veniva emesso ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012.
La società impugnava l’atto di contestazione. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo applicabile il raddoppio del termine di decadenza per la pendenza del procedimento penale. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, riformando la decisione, dichiarava decaduta l’amministrazione dal potere sanzionatorio. I giudici d’appello qualificavano la sanzione come non collegata al tributo e, pertanto, soggetta al termine di decadenza quinquennale di cui all’art. 20 d.lgs. n. 472/1997. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’istanza di riunione del procedimento a quello relativo all’avviso di accertamento dell’IVA. In applicazione degli artt. 175 e 127 c.p.c., l’istanza di trattazione congiunta deve essere sorretta da ragioni idonee a evidenziare benefici che bilancino gli inevitabili ritardi, bilanciamento da effettuare con particolare rigore nel giudizio di legittimità. Nel caso di specie tali ragioni non sono state dedotte.
Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria, ritenendo fondata l’interpretazione secondo cui le violazioni collegate al tributo sono quelle che incidono sulla determinazione ovvero sul pagamento del tributo. La sanzione per l’utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è una violazione sostanziale, in quanto la condotta illecita è strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria.
Ne discende l’applicabilità del termine di decadenza previsto per l’accertamento dei singoli tributi, come modificato dalla disciplina del raddoppio dei termini. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio.
La Corte ha, infine, chiarito che l’erronea adozione del procedimento ordinario di irrogazione della sanzione, in luogo di quello di cui all’art. 17 d.lgs. n. 472/1997, non determina la nullità dell’atto. Tale conseguenza non è espressamente prevista dalla legge e la violazione non ha comportato una rilevante divergenza dal modello normativo, non avendo il contribuente dedotto alcun concreto pregiudizio alle proprie ragioni difensive.
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Nota della Redazione
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