Estratto di ruolo inimpugnabile e interesse ad agire di natura dinamica (Cass. civ. Sez. 5 n. 3920 del 22.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è impugnabile, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, e il ruolo e la cartella di pagamento asseritamente invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi tipizzati dal legislatore, in cui il debitore dimostri un pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo. L’interesse ad agire costituisce condizione dell’azione avente natura “dinamica”, che può assumere una diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione, con conseguente applicazione della disciplina anche ai processi pendenti, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022 e n. 12459 del 2024 e dalla Corte costituzionale n. 190 del 2023. La carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in assenza di contestazione tra le parti. L’impugnazione delle questioni decise preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel merito.
Il Fatto
La società contribuente impugnava diciannove cartelle di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva in parte dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e in parte respinto il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita in appello, confermava la decisione di primo grado, ritenendo infondato il motivo concernente il difetto di giurisdizione per le cartelle non relative a debiti tributari e rilevando la tardività dell’impugnazione per le restanti cartelle, regolarmente notificate. Con riferimento a ulteriori diciannove cartelle, asseritamente mai notificate e non prodotte dall’agente della riscossione, la CTR le riteneva non formalmente impugnate in primo grado e, pertanto, non deducibili in appello.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, deducendo l’illegibilità del documento comprovante la notifica di una delle cartelle. La Corte osserva che il testo della sentenza riporta, in corrispondenza della cartella indicata, la dicitura «non leggibile». L’errore del giudice di seconde cure non attiene al fatto probatorio in sé, correttamente riportato, ma all’informazione che ne è stata tratta, ossia la decadenza del contribuente dall’impugnazione. Limitatamente a tale cartella, il motivo è fondato.
Quanto al secondo motivo, la ricorrente censurava la mancata pronuncia della CTR sulle cartelle del c.d. “Gruppo 2”, mai notificate e non prodotte dal concessionario. La Corte rileva la carenza di interesse ad agire, atteso che, come emerge dal ricorso introduttivo, la produzione dell’estratto di ruolo non poteva valere a certificare l’esistenza e la validità della cartella. Richiamato l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, la Corte ne afferma l’applicabilità ai processi pendenti, in virtù della natura dinamica dell’interesse ad agire, da dimostrarsi nelle fasi di merito e, nel giudizio di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. Tale conclusione resta ferma anche dopo le modifiche di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110/2024.
La Corte precisa che i limiti all’impugnabilità della cartella conosciuta solo attraverso l’estratto di ruolo non determinano un difetto di tutela per il contribuente, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 12459 del 2024, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 2023.
Il secondo motivo è inoltre inammissibile per l’eterogeneità delle censure, non riconducibili a specifici motivi di impugnazione. La Corte accoglie pertanto il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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