Agevolazioni gasolio commerciale e categoria Euro dei veicoli (Cass. civ. Sez. V n. 12948 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise sul gasolio commerciale, l’agevolazione prevista per i veicoli di una determinata categoria Euro si riferisce alla categoria attribuita al veicolo in sede di omologazione, rappresentativa della complessiva condizione del mezzo sotto il profilo ambientale. Non rileva che, successivamente all’immatricolazione, siano stati installati sistemi di riduzione delle emissioni di particolato: l’installazione dei filtri antiparticolato comporta un diverso inquadramento ai soli fini dell’inquinamento da massa di particolato, senza equiparare il veicolo alle categorie superiori ai fini fiscali. L’art. 1, comma 645, della legge n. 208/2015 e l’art. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995 escludono il beneficio per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, e la norma agevolativa, di natura eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva né analogica. L’art. 7, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2003/96/CE non osta a tale disciplina nazionale.
Il Fatto
Una società operante nel trasporto pubblico locale, incorporante dell’originaria ricorrente, aveva acquistato veicoli alimentati a gasolio, originariamente omologati in fase di prima immatricolazione come categoria Euro 2. Su tali mezzi la società fece installare filtri antiparticolato, cosiddetti FAP. A seguito dell’intervento i veicoli risultarono inquadrabili, quanto a emissioni inquinanti, nelle categorie Euro 3 o Euro 5, come annotato nelle rispettive carte di circolazione.
Su questa base la società chiese il rimborso dell’importo di Euro 55.811,27 a titolo di accise sul gasolio commerciale consumato nel secondo trimestre 2018. L’Ufficio delle dogane respinse la richiesta, ritenendo operante la preclusione per i veicoli originariamente omologati Euro 2. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accolse l’appello dell’Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 1, comma 645, della legge n. 208/2015 e dell’art. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che la norma richiama la “categoria euro” del veicolo e non la sua omologazione, riferita a una situazione storica cristallizzata al momento dell’immatricolazione. Il motivo è infondato.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in tema di accise sul gasolio per autotrazione, le agevolazioni previste per i veicoli di una determinata categoria Euro si riferiscono alla categoria attribuita in sede di omologazione, non rilevando l’installazione successiva di sistemi di riduzione del particolato (Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, n. 16009). La norma di riferimento ha ristretto il campo dell’agevolazione escludendo, dal 1° gennaio 2016, il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
Il Collegio esamina la disciplina europea sull’omologazione, richiamando l’art. 1 della Direttiva 2007/46/CE, che istituisce un quadro armonizzato per l’immatricolazione e la circolazione dei veicoli, e le direttive che individuano le classi ambientali. Da tale quadro emerge che gli standard Euro si riferiscono ai limiti di emissioni rispettati dai veicoli al momento della loro immatricolazione.
Il d.m. Trasporti n. 39/2008 dispone che l’installazione dei sistemi di riduzione del particolato determina un diverso inquadramento “ai soli fini dell’inquinamento da massa di particolato”, senza comportare una completa equiparazione ai veicoli Euro 3 o superiori. Lo confermano le stesse carte di circolazione, ove all’annotazione sul sistema installato segue l’indicazione dell’inquadrabilità quale Euro 5 o Euro 3 “ai soli fini dell’inquinamento da massa di particolato”.
La norma agevolativa ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva. Richiamando consolidata giurisprudenza (Cass., Sez. V, 20 maggio 2005, n. 10646; Cass., Sez. V, 2 ottobre 2009, n. 21144; Cass., Sez. V, 18 gennaio 2017, n. 1113), la Corte ribadisce che l’ambito operativo dell’agevolazione non può essere esteso oltre le ipotesi specificamente previste. Pertanto l’installazione successiva dei FAP vale ai fini della classificazione in categoria superiore solo quanto al parametro delle emissioni, ma non incide sulla classificazione fiscale del veicolo.
Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 7, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2003/96/CE, per avere il legislatore nazionale adottato una definizione più ristretta di quella euro-unitaria, cogente e immediatamente efficace. Il motivo è infondato. La Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia del 30 gennaio 2020, Autoservizi Giordano, C-513/18, secondo cui la direttiva non ha proceduto ad armonizzazione totale delle aliquote ma fissa solo livelli minimi, lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità; la facoltà di applicare un’aliquota ridotta non obbliga a estendere il beneficio a tutti i veicoli. La Corte richiama altresì la sentenza Tüke Busz, C-391/22, secondo cui la nozione di gasolio commerciale non può essere oggetto di interpretazione estensiva. Non sussistono quindi i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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