Opposizione art 170 dPR 115/2002 presidente non decide de plano (Cass. civ. Sez. II n. 3933 del 16.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e, ratione temporis, dal rito sommario di cognizione, il giudice è tenuto a fissare la comparizione delle parti. La decisione assunta de plano, senza instaurazione del contraddittorio, viola l’art. 702-bis, comma 3, cod. proc. civ. e gli artt. 24 e 111 Cost., con conseguente nullità del provvedimento e rinvio al giudice a quo.

Il Fatto

Un avvocato proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 84, 142 e 170 d.lgs. n. 150/2011 e del d.P.R. n. 115/2002, innanzi al Presidente del Tribunale avverso il provvedimento del Giudice di Pace che aveva disposto “nulla per le spese” per l’attività difensiva svolta in favore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di opposizione al decreto di espulsione.

Il Presidente del Tribunale, senza disporre la comparizione delle parti, dichiarava de plano inammissibile il ricorso. Il difensore impugnava quindi in cassazione il provvedimento presidenziale con due motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non svolgeva attività difensiva. Il ricorso era avviato alla trattazione in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La seconda sezione civile affronta una questione di rito dal rilievo immediato: il modello procedimentale dell’opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi al difensore di chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 702-bis cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., per avere il Presidente deciso senza contraddittorio.

Il percorso argomentativo muove dal dato normativo. Avverso il decreto di pagamento del compenso è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, con ricorso al capo dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento; il procedimento è assoggettato, ratione temporis, alla disciplina del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ. e ss.

La Corte richiama la norma di raccordo: l’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 stabilisce che le controversie previste dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 “sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”. Poiché era stato impugnato il provvedimento del Giudice di Pace con cui si era omessa la liquidazione, la fattispecie ricadeva in tale ambito.

Da qui la conseguenza processuale: ai sensi dell’art. 702-bis, comma 3, cod. proc. civ., il giudice doveva necessariamente fissare la comparizione delle parti. Decidendo l’opposizione inaudita altera parte, il Presidente del Tribunale ha violato la norma e non ha assicurato il necessario contraddittorio. Il motivo è quindi accolto.

Il provvedimento è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Resta logicamente assorbito il secondo motivo, con cui si censurava nel merito la fondatezza della decisione alla luce della normativa speciale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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