Esenzione IMU solo per una unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Cass. civ. Sez. V n. 10216 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limita inequivocabilmente l’agevolazione ad una sola unità immobiliare, statuendo che l’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’esenzione, stante la natura di stretta interpretazione delle norme agevolative, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate e utilizzate anch’esse come abitazione principale, né può recuperarsi in materia di IMU il pregresso orientamento formatosi sull’ICI.
Il Fatto
Un Comune ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado, favorevole al contribuente. Oggetto della controversia era l’avviso di rettifica con cui l’ente aveva contestato l’insufficiente versamento dell’IMU relativa a una annualità, sul presupposto del disconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale.
La pretesa riguardava un immobile composto da due appartamenti adiacenti, distintamente accatastati, nei quali il contribuente aveva fissato la propria residenza. Il giudice di appello aveva ritenuto che l’agevolazione non fosse limitata all’immobile iscritto in catasto, ma si estendesse anche a quello iscrivibile come unica unità immobiliare, quando ne sussistano i presupposti strutturali e funzionali. Il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. Il motivo è dichiarato fondato.
Il collegio rileva che il tenore letterale della disposizione è chiaro e si diversifica in modo evidente dalla previsione sull’ICI. La norma contiene una inequivocabile limitazione dell’agevolazione ad una unica unità immobiliare, richiedendo che l’abitazione principale sia l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare.
Da ciò deriva, anche in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative, l’impossibilità di estendere all’IMU il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI, espresso dalle pronunce richiamate. La Corte richiama altresì il principio già affermato secondo cui l’esenzione dall’IMU va limitata ad una unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, confermato in termini da successive decisioni.
Ne consegue che l’esenzione può essere riconosciuta ad una sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate e utilizzate anch’esse come abitazione principale. Valutata la fondatezza del motivo, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 130/2022.
Nota della Redazione
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