L’esenzione IRAP siciliana per le imprese esportatrici va disapplicata (Cass. civ. Sez. V n. 4775 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di aiuti di Stato alle attività connesse all’esportazione verso Stati terzi o Stati membri, posto dall’art. 1, paragrafo 1, lett. d), del Regolamento CE n. 1998/2006, opera a prescindere dal superamento della soglia de minimis. Ne consegue che è incompatibile con il diritto dell’Unione l’esenzione IRAP riconosciuta alle imprese operanti in Sicilia dall’art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21 del 2003, ove il beneficio sia collegato a un’attività di esportazione. Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma regionale che dà esecuzione all’aiuto dichiarato incompatibile, prevalendo il diritto dell’Unione su quello interno.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società siciliana un avviso di accertamento con cui recuperava l’IRAP relativa al 2008. La contribuente aveva indicato nel modello il codice di esonero E5, corrispondente all’esenzione prevista dall’art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21 del 2003, regime già oggetto di contestazione da parte della Commissione europea.
La società impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Messina, che accoglieva il ricorso qualificando l’aiuto come de minimis e dunque inidoneo a turbare il mercato. La C.t.r. della Sicilia rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando che il divieto comunitario sugli aiuti all’esportazione mirava a colpire solo le forme di protezionismo. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo interno. L’art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21 del 2003 subordina espressamente l’applicazione dell’esenzione IRAP al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e alla definizione positiva della procedura di controllo. Trova quindi applicazione il principio del primato del diritto dell’Unione: se sorge un conflitto con una disposizione nazionale, prevale la norma europea.
L’art. 107 TFUE sanziona gli aiuti che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, senza che sia necessario un effetto reale sugli scambi: è sufficiente che l’aiuto possa incidere su di essi. Il regolamento applicabile ratione temporis, all’art. 1, paragrafo 1, lett. d), esclude dal campo di applicazione degli aiuti d’importanza minore quelli connessi all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri.
La Corte chiarisce che si tratta di aiuti idonei a incidere sugli scambi anche quando sono di modesto importo, perché attribuiscono direttamente un vantaggio concorrenziale ai prodotti esportati o innescano indirettamente contromisure degli altri Stati membri. La soglia de minimis non è quindi invocabile per legittimare il beneficio.
Il richiamo dell’art. 35 TFUE non smentisce la conclusione. Il divieto di restrizioni quantitative all’esportazione si applica solo alla circolazione tra Stati membri, mentre la disposizione regolamentare riguarda anche le esportazioni verso Stati terzi. La norma, inoltre, non impone direttamente restrizioni quantitative né integra una misura di effetto equivalente, limitandosi a vietare agli Stati di concedere una certa categoria di aiuti.
La C.t.r. aveva ritenuto l’agevolazione svincolata dalla destinazione estera della produzione, ritenendo che non incidesse sulla propensione all’esportazione. La Corte reputa la motivazione non conforme ai principi unionali e, rilevato che la contribuente aveva realizzato cessioni con l’estero di importo rilevante per tutti gli anni considerati, accoglie il ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettando l’originario ricorso della contribuente e compensando i gradi di merito.
Nota della Redazione
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