Raddoppio termini accertamento non applicabile all’IRAP (Cass. civ. Sez. 5 n. 7387 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 per i tributi erariali non si applica all’IRAP, poiché le violazioni relative a tale imposta non sono presidiate da sanzioni penali. In materia di accertamento fondato su indagini bancarie, la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, opera per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti, mentre per i prelevamenti soltanto nei confronti dei titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. La dichiarazione presentata solo per alcune voci di reddito, con occultamento di altra attività, è equiparata alla mancata dichiarazione, legittimando l’accertamento induttivo e l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Il Fatto
Un contribuente, commerciante nel settore caseario, era destinatario di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, emesso dall’Agenzia delle Entrate sulla base della presunta continuazione di un’attività di impresa “occulta” mediante l’interposizione fittizia della moglie e della suocera e l’utilizzo delle strutture di una società formalmente cessata. L’accertamento era stato preceduto da un’istruttoria avviata nel 2011 e dalla conseguente denuncia alla Procura della Repubblica per omessa dichiarazione. I giudici di merito avevano confermato la pretesa erariale, avversata dal contribuente, che proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente le doglianze relative alla motivazione “per relationem” dell’avviso di accertamento e al diritto al contraddittorio. Sul punto ha ribadito che la motivazione con rinvio alle conclusioni del verbale redatto dalla Guardia di Finanza non è illegittima, trattandosi di elementi già noti al contribuente e non arreca pregiudizio al contraddittorio, come affermato da Sez. V, n. 30560 del 2017.
Con riguardo alle censure concernenti l’utilizzo distorto del raddoppio dei termini quale conseguenza della notitia criminis, la Corte ha richiamato il principio per cui il raddoppio consegue al mero riscontro di fatti che impongono l’obbligo di denuncia penale, a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’esito dell’azione penale. Ha precisato che per i periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2016 non incidono le modifiche di cui alla legge n. 208/2015.
La Corte ha poi escluso che la dichiarazione presentata solo per alcune voci reddituali, mantenendo occultata un’altra attività, possa essere considerata una valida dichiarazione, equiparandola alla mancata dichiarazione. Ciò legittima l’Ufficio alla ricostruzione induttiva del reddito, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, come già affermato in precedenti arresti.
In relazione alle indagini bancarie, la Corte ha enunciato il principio, già affermato da Cass. T. n. 9403/2024, secondo cui la presunzione legale relativa di maggior reddito si estende alla generalità dei contribuenti solo per i versamenti, mentre i prelevamenti hanno valenza presuntiva nei soli confronti dei titolari di reddito d’impresa, alla luce di Corte cost. n. 228/2014. Ha reputato insindacabile in sede di legittimità l’apprezzamento di merito sulla mancata prova contraria.
Il quarto motivo è stato invece ritenuto fondato limitatamente alla ripresa a fini IRAP. La Corte ha affermato che il raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 non opera per tale imposta, non essendo le relative violazioni assistite da sanzioni penali, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza per la rideterminazione del dovuto, espungendo la ripresa a fini IRAP.
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Nota della Redazione
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